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UFFICIO ELETTORALE
ELEZIONI COMUNALI 2004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezione |
M |
F |
Totale |
|
|
1 |
388 |
490 |
878 |
|
|
2 |
364 |
455 |
819 |
|
|
3 |
352 |
424 |
776 |
|
|
4 |
442 |
482 |
924 |
|
|
5 |
370 |
432 |
802 |
|
|
6 |
404 |
473 |
877 |
|
|
7 |
423 |
489 |
912 |
|
|
8 |
380 |
427 |
807 |
|
|
9 |
413 |
422 |
835 |
|
|
10 |
397 |
451 |
848 |
|
|
11 |
387 |
439 |
826 |
|
|
12 |
400 |
460 |
860 |
|
|
13 |
449 |
465 |
914 |
|
|
14 |
424 |
442 |
866 |
|
|
15 |
406 |
428 |
834 |
|
|
16 |
406 |
443 |
849 |
Totale Mirandola 13.627 |
|
17 – S.Giacomo R. |
399 |
397 |
796 |
|
|
18 - Ospedale |
0 |
0 |
0 |
|
|
19 - Mortizzuolo |
397 |
393 |
790 |
|
|
20 – S.Martino S. |
456 |
484 |
940 |
|
|
21 - Gavello |
329 |
398 |
727 |
|
|
22 - Quarantoli |
516 |
536 |
1.052 |
|
|
23 - Tramuschio |
339 |
354 |
693 |
Totale frazioni 4.998 |
|
Totali |
8.841 |
9.784 |
18.625 |
2 - RISULTATI ELEZIONI COMUNALI 1999
|
COMUNALI 1999 - Sindaco |
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|
ELETTORI |
18.684 |
|
|
VOTANTI |
15.180 |
81,25% |
|
VALIDE |
13.917 |
91,68% |
|
BIANCHE |
893 |
5,88% |
|
NULLE |
364 |
2,40% |
|
Bozzoli Malerba S. - Lista Civica |
2.332 |
16,76% |
|
Confortini P. - Rifondazione |
1.019 |
7,32% |
|
Zagnoli M. - Il Polo per Mirandola |
2.969 |
21,33% |
|
Costi Luigi - DS, SDI/PRI, PPI, Prodi |
7.596 |
54,58% |
|
|
|
|
|
COMUNALI 1999 - Liste |
||
|
ELETTORI |
18.684 |
|
|
VOTANTI |
15.180 |
81,25% |
|
Voti per il solo Sindaco |
601 |
3,96% |
|
VALIDE |
13.316 |
87,72% |
|
BIANCHE |
893 |
5,88% |
|
NULLE |
364 |
2,40% |
|
Lista Civica |
2.211 |
16,60% |
|
Rifondazione |
1.003 |
7,53% |
|
Il Polo per Mirandola |
2.935 |
22,04% |
|
D.S. |
4.746 |
35,64% |
|
S.D.I./P.R.I. |
378 |
2,84% |
|
P.P.I. |
958 |
7,19% |
|
I Democratici per Prodi |
1.084 |
8,14% |
3/1 - SINDACO E CONSIGLIO COMUNALE[3]
Elezione diretta con eventuale turno di ballottaggio; vince al primo turno il candidato che ottiene la maggioranza assoluta dei voti; se al primo turno nessuno dei candidati ottiene la maggioranza assoluta dei voti si passa al turno di ballottaggio (15 giorni dopo), in cui si confronteranno i due candidati che hanno ottenuto più voti al 1° turno, vince chi dei due ottiene la maggioranza delle indicazioni di voto.
Il Consiglio Comunale è composto da 20 consiglieri più il Sindaco, e la sua elezione avviene a maggioranza semplice al primo turno delle votazioni: la lista che ottiene la maggioranza dei voti vengono assegnati i 2/3 dei seggi.
Il Consiglio Comunale nomina tra i suoi membri un Presidente (Presidente del Consiglio).
3/2 - NUMERO E NOMINA DEGLI ASSESSORI[4]
Gli assessori sono nominati dal Sindaco, non possono essere più di 7 e debbono essere scelti secondo le modalità stabilite dallo Statuto Comunale.
4 - MODALITÀ DI ELEZIONE - ESPRESSIONE DEL VOTO E ATTRIBUZIONE DEI SEGGI[5]
4/1 - MODALITÀ DI ELEZIONE DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE
L’elezione del Consiglio Comunale è contestuale a quella del sindaco.
Ciascun candidato alla carica di sindaco è collegato a una lista di candidati alla carica di Consigliere; sulla scheda il nome e cognome di ciascun candidato sindaco sono prestampati a fianco del contrassegno della relativa lista; sotto o a fianco il contrassegno è stampata una riga per l’eventuale indicazione della preferenza[6] per un candidato consigliere appartenente alla stessa lista, tale preferenza va espressa scrivendo il solo cognome o il cognome e nome del candidato prescelto.
Ciascun elettore può, con un unico voto, votare per un candidato alla carica di sindaco e per una delle liste ad esso collegate, tracciando un:
a. segno soltanto sul nome del sindaco[7];
b. segno soltanto sul contrassegno[8];
c. segno sia sul contrassegno che sul nome del sindaco[9];
d. segno nel rettangolo che contiene il nome del sindaco e il contrassegno;
e. voto di preferenza correttamente espresso per un candidato consigliere[10];
Ogni voto per il candidato sindaco si intende attribuito anche alla lista collegata.
Ogni elettore può altresì esprimere un voto disgiunto, tracciando un segno sul rettangolo recante il nominativo di un candidato a sindaco ed un altro segno su una lista non collegata al sindaco prescelto[11].
E’ proclamato eletto sindaco il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti.
In caso di parità tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti, la seconda domenica successiva si procede al ballottaggio fra questi; in caso di ulteriore parità viene eletto il più anziano d’età.
4/2 - ATTRIBUZIONE DEI SEGGI[12]
Alla lista collegata al sindaco eletto vengono attribuiti, indipendentemente dai voti ottenuti, due terzi dei seggi assegnati al Consiglio, ovvero 12 su 20 più il Sindaco.
I seggi restanti vengono ripartiti proporzionalmente tra le altre liste utilizzando il metodo d’Hondt (metodo dei quozienti successivi).
Nell’ambito di ogni lista i consiglieri vengono proclamati eletti secondo l’ordine delle rispettive liste individuali, che si ricavano sommando alle preferenze ottenute da ciascuno la cifra elettorale della lista di appartenenza; a parità di cifra individuale è eletto chi precede nell’ordine di lista)
Per ciascuna lista di minoranza che ha ottenuto seggi, il primo è attribuito al candidato sindaco.
La competenza a fissare la data delle elezioni è affidata al Ministero dell’Interno che deve procedervi, tramite decreto, 55 giorni prima della data fissata per il voto, e trasmessa ai Prefetti che adottano il decreto di indizione dei comizi elettorali entro il 45° giorno la data del voto, che deve essere a sua volta comunicato al Sindaco che ne da notizia agli elettori 40 giorni prima della data, tramite manifesto[13].
6 - PREPARAZIONE DELLE CANDIDATURE
6/1 - ELENCO DEI DOCUMENTI NECESSARI
In tutti i Comuni, per la presentazione delle candidature, è necessaria la produzione dei seguenti documenti, illustrati dettagliatamente nelle pagine successive:
a. candidatura alla carica di Sindaco e lista dei candidati alla carica di consigliere comunale;
b. dichiarazione di presentazione di lista
c. certificati attestanti che i presentatori della lista sono iscritti nelle liste elettorali del Comune;
d. dichiarazioni autenticate di accettazione della candidatura per la carica di sindaco e per la candidatura alla carica di consigliere comunale;
e. certificati attestanti che i candidati sono iscritti nelle liste elettorali di un Comune della Repubblica;
f. modello di contrassegno di lista;
g. preventivo delle spese della lista.
6/2 - CANDIDATURA ALLA CARICA DI SINDACO E LISTA DEI CANDIDATI ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE
I candidati presenti nella lista devono essere contrassegnati con un numero d’ordine progressivo, e deve esserne indicato cognome, nome luogo e data di nascita (per le donne coniugate o vedove l’indicazione del cognome del marito è facoltativo). Con la lista deve essere presentato il cognome e nome del candidato alla carica di Sindaco ed il programma amministrativo[14].
Per i candidati che siano cittadini dell’U.E. deve essere specificato anche lo Stato di appartenenza (vedi successiva nota 25).
Ciascun candidato alla carica di sindaco deve dichiarare, all’atto della presentazione della candidatura, il collegamento con una o più liste presenti per l’elezione del consiglio comunale.
Ogni lista deve comprendere un numero di candidati non superiore al numero di dei consiglieri da eleggere e non inferiore ai 2/3. Per il Comune di Mirandola il numero dei candidati dovrà essere compreso tra un minimo di 13 e un massimo di 20[15].
La lista dei candidati deve essere presentata con apposita dichiarazione scritta[16]. La legge non prescrive una particolare formulazione per detta dichiarazione, sarà perciò sufficiente che contenga i requisiti sostanziali che la legge stessa richiede. Tali requisiti sono:
a. La dichiarazione di presentazione delle liste dei candidati al consiglio comunale e delle collegate candidature alla carica di sindaco deve essere sottoscritta da non meno di 175 e da non più di 350 elettori.
b. All’atto della presentazione della lista ciascun candidato alla carica di sindaco deve dichiarare di non aver accettato la candidatura in altro Comune.
c. Le sottoscrizioni sono nulle se anteriori al 180°è giorno precedente il termine fissato per la presentazione delle candidature.
d. I candidati non possono figurare come sottoscrittori delle liste.
e. Nessun elettore può sottoscrivere più di una dichiarazione di presentazione di lista (sono previste sanzioni fino a 2 anni di reclusione e multa fino a 2065,83 Euro);
f. Dichiarazione da parte del candidato alla carica di sindaco di collegamento con la lista o con le liste presentate per l’elezione per l’elezione del consiglio comunale. Tale dichiarazione ha efficacia solo se convergente con analoga dichiarazione presentata dai delegati delle liste interessate.
6/3 - DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE DI LISTA
6/3/1 - Sottoscrizioni da parte dei presentatori
La firma degli elettori[17] deve avvenire su appositi moduli (non esiste un modell