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Art. 25 - Sanzioni 1.Le violazioni alle disposizioni
contenute nel presente Regolamento sono punite con l'applicazione della sanzione amministrativa, nella misura da € 51,00 ad € 309,00. Il trasgressore può avvalersi della facoltà di pagamento in misura
ridotta ai sensi dell'art. 16 della Legge 24 novembre 1981 n° 689.
2.Qualora le violazioni di cui al comma 1 rappresentino anche violazioni alle disposizioni del Codice della Strada e relativo Regolamento,
le stesse, ove ricorra, sono punite, anche con le sanzioni previste dal predetto Codice.
3.La sanzione è irrogata dal Responsabile del Corpo Polizia Municipale.
4.Le occupazioni di suolo pubblico o di aree e spazi pubblici prive della necessaria concessione o autorizzazione sono punite con
l'applicazione delle sanzioni di cui al comma 1 e, nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per
l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva previsto nell'art. 23 del presente Regolamento.
5.Per le occupazioni abusive ovvero per le occupazioni difformi dalle prescrizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, si
applica la sanzione amministrativa pari al 100 per cento dell'ammontare del canone dovuto oltre alla sanzione amministrativa, ai sensi dell'art. 20 del
D.Lgs. n° 285/92 e successive modificazioni ed integrazioni.
6.Qualora si dovesse procedere alla rimozione degli impianti e degli oggetti abusivi, le spese sostenute saranno a carico del contravventore.
7.Nel caso di omesso o parziale versamento il Funzionario responsabile, di cui all'art. 2 del presente Regolamento, notifica al
concessionario apposito avviso di pagamento. Sulle somme dovute a titolo di canone si applicano gli interessi nella misura stabilita dall'art. 1284 del codice civile.
8.Il concessionario dovrà effettuare il versamento entro 60 giorni dalla notifica dell'atto.
9.Qualora il concessionario non dovesse ottemperare a tale obbligo l'importo verrà iscritto a ruolo entro 5 anni dalla omissione del
pagamento, secondo le modalità previste dal D.P.R. n° 43/88.
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