Comune di Mirandola - Provincia di Modena
riga

HOME

SERVIZI COMUNALI

ORGANI ISTITUZIONALI

U.R.P.

CONTATTA IL COMUNE

DIFENSORE CIVICO

freccia su

Naviga tra le voci di "Servizi Comunali"

SERVIZI COMUNALI > TRIBUTI > Regolamento I.C.I.

REGOLAMENTI

Regolamento per l'applicazione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati

Regolamento sul diritto di interpello

Addizionale Comunale IRPEF

Regolamento comunale per la disciplina dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.)

Regolamento per l'applicazione dell'accertamento con adesione per i tributi locali

Regolamento per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione del relativo canone

Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni

Regolamento per la disciplina dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.)

Il seguente modello è un fac-simile dell'originale; quest'ultimo, accettato dagli uffici competenti, è disponibile sia in formato WORD (file.doc) che PDF (file.pdf):
   Versione WORD
   Versione PDF

Indice degli articoli:

  • Art. 1 Oggetto
  • Art. 2 Immobili utilizzati dagli enti non commerciali
  • Art. 3 Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili
  • Art. 4 Aree fabbricabili - Pertinenze di fabbricati esistenti
  • Art. 5 Aree fabbricabili - Ampliamenti di fabbricati esistenti
  • Art. 6 Aree fabbricabili - Ristrutturazioni di fabbricati
  • Art. 7 Aree fabbricabili - Lotti con possibilità edificatoria condizionata ed inesistente.
  • Art. 8 Versamenti effettuati da un contitolare
  • Art. 9 Locali costituenti pertinenze dell'abitazione principale
  • Art. 10 Immobili concessi in uso gratuito a parenti in linea retta
  • Art. 10 bis Disapplicazione della maggiorazione prevista dall'art. 11, comma 1, del D.Lgs. n. 504/1992
  • Art. 10 ter Disapplicazione degli interessi previsti dall'art. 11 del D. Lgs. n.504/1992.
  • Art. 11 Esenzioni
  • Art. 11 bis Riduzioni
  • Art. 12 Obblighi del contribuente ed attività di controllo
  • Art. 12 bis Rimborsi
  • Art. 13 Attività di recupero
  • Art. 14 Incentivi per l'attività di controllo
  • Art. 14 bis Riscossione ordinaria
  • Art. 15 Modalità di effettuazione dei versamenti conseguenti ad accertamento
  • Art. 16 Differimento  dei versamenti
  • Art. 16 bis Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento e liquidazione
  • Art. 17 Entrata in vigore del regolamento
  • REGOLAMENTO IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

    Approvato con  delibera  del Consiglio Comunale N° 223 del 21/12/98 e modificato con delibere n. 11 del 25/01/99, n.87 del 03/05/99, 88 del 3/5/99,  n.122 del 26/7/99 n.124 del  26/07/99, n.136 del  28/9/99,  n.138 del  28/09/99,  n.200 del  29/11/99,  n.6 del 18/01/00, n.52 del 28/02/00, n.72 del 27/03/00, n.73 del 26/03/01 , n.246 del 21/12/01 e n. 229 del 16/12/2002.

    Art. 1

    Oggetto

     

    1.      Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dagli articoli 52 e 59 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446 e nel rispetto dei principi fissati dal comma 1 dell'art. 52 del medesimo decreto, detta norme antielusive, semplificative e di equità fiscale in materia di ICI. Disciplina, altresì, le procedure in materia di riscossione.

    2.      Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni contenute nel D.Lgs. del 30 dicembre 1992 n. 504  e successive modificazioni ed integrazioni.

     

    Art. 2

    Immobili utilizzati dagli enti non commerciali

     

    1.      L'esenzione prevista dall'art. 7, comma 1, lettera i) del D.Lgs. n.504/92, compete esclusivamente per i fabbricati utilizzati e posseduti, a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento o in qualità di locatario finanziario, dagli enti non commerciali.

    2.      L’esenzione compete anche nel caso di fabbricati concessi in uso gratuito, purché destinati esclusivamente allo svolgimento delle attività di cui al comma 1, a condizione che sia presentata apposita istanza entro il 30 marzo dell’anno d’imposizione e che detta istanza sia approvata dalla Giunta Comunale.[1]

     

    Art. 3

    Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili

     

    1.      Entro il 31 marzo di ogni anno la Giunta comunale delibera per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili.

    2.      Qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato, non si farà luogo ad accertamento di maggiore imposta.

     

    Art. 4

    Aree fabbricabili - Pertinenze di fabbricati esistenti

     

    1.             A seguito di edificazione su un lotto qualora la superficie utile residua non sia superiore a tre volte quella utilizzata, la stessa non sarà assoggettata ad ICI, semprechè all'area sia data destinazione pertinenziale così come disciplinato dall'art. 817 del codice civile.[2]

    1-bis Quanto stabilito nel comma precedente si applica anche nel caso di lotti adiacenti.[3]

    2.             La pertinenza sarà soggetta ad ICI dalla data del rilascio di una nuova concessione edilizia.

    3.      Per la valutazione della stessa il contribuente seguirà i criteri determinati dalla Giunta con le modalità di cui all'art. 3.

     

    Art. 5

    Aree fabbricabili - Ampliamenti di fabbricati esistenti

     

    1.      Ampliamenti e/o sopraelevazioni di fabbricati esistenti sono soggetti ad ICI dalla data del rilascio della concessione edilizia per la realizzazione dell'ampliamento.

    2.      Per la valutazione dell'area fabbricabile il contribuente seguirà i criteri determinati dalla Giunta con le modalità di cui all'art. 3.

     

    Art. 6

    Aree fabbricabili - Ristrutturazioni di fabbricati

     

    1.      Qualora si provveda alla ristrutturazione di un fabbricato, la base imponibile ICI sarà costituita dal valore dell'area fabbricabile dalla data di inizio lavori alla data di  ultimazione degli stessi.

    2.      Per la valutazione dell'area fabbricabile il contribuente considererà l'indice di edificabilità pari a 1, applicato alla superficie del  fabbricato in ristrutturazione ed i parametri  determinati dalla Giunta con le modalità di cui all'art. 3.

     

    Art. 7[4]

    Aree fabbricabili - Lotti con possibilità edificatoria condizionata ed inesistente.

     

    1.      Al lotto di terreno di metratura inferiore al minimo previsto per l'edificazione dalle norme di attuazione del Piano Regolatore vigente, con possibilità edificatoria condizionata, viene applicata una riduzione del 60 per cento.

    2.      Nel caso in cui lo stesso lotto sia annesso ad altra area  e sia oggetto di edificazione dalla data del rilascio della concessione edilizia non verrà più applicata la riduzione, ma la valutazione dell'area fabbricabile seguirà i normali criteri determinati dalla Giunta con le modalità di cui all'art.3.

    3.      Al lotto di terreno, individuato da mappale specifico, identificato da P.R.G. come edificabile, ma non sfruttabile o perchè adibito a funzione specifica, esempio accesso ad uno o più immobili o altro o per la particolare configurazione topografica, viene applicata una riduzione dell'80 per cento.

    4.      Nel caso in cui lo stesso lotto sia annesso ad altra area oggetto di edificazione, dalla data del rilascio della concessione edilizia non verrà più applicata la riduzione, ma la valutazione dell'area fabbricabile seguirà i normali criteri determinati dalla Giunta con le modalità di cui all'art.3.

     

    Art. 8

    Versamenti effettuati da un contitolare

     

    1.      I versamenti ICI si considerano regolarmente effettuati anche se operati da un contitolare per conto degli altri.

     

    Art. 9

    Locali costituenti pertinenze dell'abitazione principale

     

    1.      Agli effetti dell'applicazione delle agevolazioni in materia di imposta comunale sugli immobili, si considerano parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto.

    L'assimilazione opera a condizione che il proprietario o il titolare del diritto reale di godimento, anche se in quota parte, dell'abitazione nella quale abitualmente dimora sia proprietario o titolare del diritto reale di godimento, anche se in quota parte, della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione.

    2.      (abrogato)[5]

    3.      Resta fermo che l'abitazione principale e le sue pertinenze continuano ad essere unità immobiliari distinte e separate, ad ogni altro effetto stabilito nel D.Lgs. n. 504/92, ivi compresa la determinazione, per ciascuna di esse, del proprio valore secondo i criteri previsti nel medesimo decreto. Resta, altresì, fermo che la detrazione spetta soltanto per l'abitazione principale.

    4.      Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari.

     

    Art. 10

    Immobili concessi in uso gratuito a parenti in linea retta

     

    1.      Le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta fino al primo grado e che nelle stesse hanno stabilito la proprio residenza, sono equiparate alle abitazioni principali.  Per tali fattispecie viene applicata l'aliquota ridotta nonché la detrazione prevista per l'abitazione principale. La detrazione spetta in ragione della quota percentuale di possesso.[6]

    2.      Il beneficio di cui sopra decorre dal mese in cui si è verificata la condizione prevista dal comma 1 e viene concesso previa comunicazione da presentare al Comune nei termini previsti per la presentazione della dichiarazione ICI.[7]

    3.      Per le situazioni già in essere il beneficio decorre dal 1° gennaio 1999 e la comunicazione deve essere presentata entro il termine per la presentazione della dichiarazione ICI anno 1998.

     

     Art. 10 bis[8]

    Disapplicazione della maggiorazione prevista dall'art. 11, comma 1, del D.Lgs. n. 504/1992

     

    1.      La maggiorazione prevista dall'art. 11, comma 1, del D.Lgs. n. 504/1992 non si applica agli avvisi di liquidazione per integrazione di rendita relativi alle annualità dal 1993 al 1999.

     

    Art. 10 ter[9]

    Disapplicazione degli interessi previsti dall'art. 11 del D. Lgs. n.504/1992.

     

    1.      Gli interessi previsti dall'art. 11 del D. Lgs. n. 504/1992 non si applicano agli avvisi di liquidazione per integrazione di rendita e agli avvisi di accertamento per infedele denuncia, relativi ad annualità antecedenti il 2000, fino alla data di notifica della rendita catastale.

     

    Art. 11

    Esenzioni

     

    1.      Sono esenti gli immobili concessi in uso gratuito, con regolare contratto registrato, alle scuole materne convenzionate con il Comune di Mirandola.

    2.      L'esenzione di cui al comma 1 opera esclusivamente per gli immobili adibiti a scuole.

    3.      E' esente l'immobile denominato "Barchessone Vecchio" identificato  catastalmente al foglio 66 mapp. 22, ceduto in comodato d'uso gratuito per 39 anni al Comune di Mirandola.[10]

     

    Art. 11 bis[11]

    Riduzioni

     

    1.      Gli esercizi commerciali ed artigianali del centro storico, situati in zone interessate allo svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche, hanno diritto ad una riduzione d'imposta pari al:

    a) 30 per cento per durata dei lavori da un mese fino a tre mesi;

                    b) riduzione del 50 per cento per durata dei lavori oltre tre mesi fino a sei mesi;

              c) riduzione del 100 per cento per durata dei lavori oltre sei mesi fino ad un anno.

    2.      La durata delle opere fa riferimento alla data di inizio e chiusura del cantiere.

    3.      Le agevolazioni decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale si sono verificati i lavori.

    4.      I contribuenti interessati devono presentare richiesta di riduzione, su modelli predisposti dal Comune, entro il 31 gennaio di ciascun anno. La presentazione tardiva comporta la decadenza dal beneficio.

     

    Art. 12

    Obblighi del contribuente ed attività di controllo

     

    1.      Si rinvia alle disposizioni contenute negli artt. 10 e 11 del D.Lgs. n.504/1992 e successive modificazioni ed integrazioni.

    2.      Sulle somme dovute a titolo di imposta comunale sugli immobili, a seguito di violazioni contestate si applicano gli interessi moratori nella misura sotto riportata:

    - fino al 31 dicembre 1993                 4,5 per cento semestrale

    - dall'1.1.1994 al 31.12.1996              3   per cento semestrale

    - dall'1.1.1997 al 30.6.1998               2,5 per cento semestrale

    - dall'1.7.1998                       tasso per la riscossione e per il rimborso delle imposte erariali.[12]

     

     Art. 12 bis

    Rimborsi

     

    1.      Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse nella misura sotto riportata:

    - fino al 31 dicembre 1993                 4,5 per cento semestrale

    - dall'1.1.1994 al 31.12.1996              3   per cento semestrale

    - dall'1.1.1997 al 30.6.1998               2,5 per cento semestrale

    - dall'1.7.1998                              tasso per la riscossione e per il rimborso delle imposte erariali[13]

     

    Art. 13

    Attività di recupero

     

    1.      Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per imposta, sanzione ed interessi non  supera euro 10,33.

    2.      Non si dà luogo all'iscrizione a ruolo quando gli importi da riscuotere a titolo di tributo, sanzione od interesse sono singolarmente inferiori a euro 2,58.[14]

    3.      Non si effettua l'attività di accertamento per i fabbricati che non presentano più i requisiti di ruralità, non ancora iscritti in catasto, purché il contribuente provveda alla regolarizzazione, con l'iscrizione dei fabbricati al catasto urbano, entro il 31.12.1999.[15]

     

     

     

     

    Art. 14

    Incentivi per l'attività di controllo

     

    1.      Per incentivare l'attività di controllo, una quota delle somme effettivamente accertate, a seguito della emissione di avvisi di liquidazione ed accertamento ICI, viene destinata alla costituzione di un fondo da ripartire annualmente tra il personale del Servizio Tributi che ha partecipato a tale attività.

     

     Art. 14 bis[16]

    Riscossione ordinaria

     

    1.      La riscossione ordinaria viene effettuata:

    a) tramite conto corrente postale intestato al Comune;

    b) tramite sistema bancario.

     

    Art. 15

    Modalità di effettuazione dei versamenti conseguenti ad accertamento

     

    1.      I versamenti conseguenti ad accertamenti emessi dal Comune saranno effettuati dal contribuente nel seguente modo:

    - su apposito conto corrente postale intestato al Comune;

    - direttamente presso la Tesoreria comunale.

     

     Art. 16[17]

    Differimento  dei versamenti

     

    1.      Nel caso di decesso avvenuto nel 1° semestre dell'anno gli eredi possono effettuare il versamento in acconto dell'imposta relativa agli immobili ereditati, entro il termine di versamento previsto per il saldo d'imposta. Nel caso di decesso avvenuto nel 2° semestre dell'anno gli eredi possono effettuare il versamento a saldo dell'imposta relativa agli immobili ereditati, entro il termine previsto per l'acconto d'imposta relativo all'anno successivo.

    2.      Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento dell'imposta possono essere sospesi e differiti per tutti o per categorie di soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, per cui sia stata avanzata specifica  richiesta.

     

    Art. 16 bis[18]

    Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento e liquidazione

     

    1.      Il Comune, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme risultanti da avvisi di accertamento e liquidazione fino ad un massimo di sessanta rate mensili ovvero la sospensione del pagamento degli avvisi fino ad un anno e, successivamente, la ripartizione del pagamento fino ad un massimo di quarantotto rate mensili. Se l'importo complessivamente dovuto dal contribuente è superiore a euro 26.000,00, il riconoscimento di tali benefici è subordinato alla presentazione di idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria redatte sui modelli predisposti dal Comune.

    2.      La sospensione e la rateizzazione comportano l'applicazione dell’interesse del 3% su base annua. Il provvedimento di rateizzazione o di sospensione è emanato dal funzionario responsabile del tributo.

    3.      La richiesta di rateizzazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima della scadenza del termine di versamento degli avvisi.

    4.      In caso di mancato pagamento della prima rata o, successivamente di due rate:

    a)        il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;

    b)        l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione;

    c)        l'importo non può più essere rateizzato.

     

    Art. 17

    Entrata in vigore del regolamento

     

    1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1°gennaio 1999.

     



    [1] Comma così modificato dalla delibera di C.C. n. 000 del 00/12/2003

    [2] Comma così modificato dalla delibera di C.C. n. 73 del 26.03.01

    [3] Comma introdotto con delibera di C.C. n. 73 del 26.03.01

    [4] Articolo così modificato con delibera  C.C. n.72 del 27.03.2000

    [5] Comma abrogato con delibera  C.C. n.6 del 18.01.2000

    [6] Comma modificato con delibera  C.C. n.6 del 18.01.2000

    [7] Comma così modificato con delibera  C.C. n.246 del 21.12.2001

    [8] Articolo aggiunto con delibera C.C. n.138 del 28.09.1999

    [9] Articolo aggiunto con delibera  C.C. n.52 del 28.02.2000

    [10] Comma aggiunto con  delibera di C.C. n. 87 del 03.05.1999

    [11] Articolo aggiunto delibera di C.C. n. 124 del 26.07.1999

    [12] Comma aggiunto con delibera di C.C. n.122 del 26.07.1999 e successivamente modificato con delibera C.C. n.136 del 28.09.1999

    [13] Articolo aggiunto con delibera di C.C. n. 122 del 26.07.1999 e successivamente modificato con delibera C.C. n.136 del 28.09.1999

    [14] Comma così modificato dalla delibera di C.C. n. 88 del 03.05.1999

    [15] Comma aggiunto con delibera  C.C. n.200 del 28.11.1999

    [16] Articolo aggiunto con delibera  C.C. n.200 del 28.11.1999

    [17] Articolo prima modificato con delibera di C.C. n.11 del 25.1.1999  e C.C. n.138 del 28.09.1999 e successivamente con  delibera di C.C. n.246 del 21.12.01 che ha abolito i commi 3, 3 bis e 4.

    [18] Articolo aggiunto con delibera C.C. n.246 del 21.12.2001

    Elenco delle parti del documento:

    inizio pagina

    ..................................................................................................................

    [HOME][SERVIZI COMUNALI][ORGANI ISTITUZIONALI][URP][CONTATTA IL COMUNE][DIFENSORE CIVICO]

    Comune di Mirandola
    provincia di Modena
    centralino: tel. +39 535 29511
    E-Mail:
    info@comune.mirandola.mo.it

    Copyright © WWW Design by ARCANET CONSULTING®

    Giovanni Pico

    SITO DELLA CITTA'
    DI MIRANDOLA

    (a cura dell'Informagiovani)