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Articolo 1 Oggetto del Regolamento 1. Il presente regolamento adottato in attuazione degli articoli 1 ed 11 della
legge 27 luglio 2000, n.112, concernente disposizioni in materia di statuto del contribuente, disciplina il diritto d'interpello del contribuente in materia di tributi comunali. 2. Il diritto di interpello ha la
funzione di far conoscere preventivamente al contribuente quale sia la portata di una disposizione tributaria e quale sarà il comportamento del Comune in sede di controllo. 3. Ai fini del presente regolamento,
per "Comune" si intende il Servizio Tributi Intercomunale o l'ufficio tributi del singolo comune associato.
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Articolo 2 Presentazione dell'istanza dell'interpello 1.
Ciascun contribuente, qualora ricorrano obiettive condizioni di incertezza sulla interpretazione di una disposizione normativa riguardante tributi comunali, può inoltrare al Comune istanza di interpello. 2.
L'istanza d'interpello deve riguardare l'applicazione della disposizione tributaria a casi concreti e personali. L'interpello non può essere proposto con riferimento ad accertamenti tecnici. 3. L'istanza di
interpello può essere presentata anche dai soggetti che in base a specifiche disposizioni di legge sono obbligati a porre in essere gli adempimenti tributari per conto del contribuente. 4. Le Associazione
sindacali e di categoria, i Centri di Assistenza Fiscale, gli Studi professionali possono presentare apposita istanza relativa al medesimo caso che riguarda una pluralità di associati, iscritti o rappresentati. In
tal caso la risposta fornita dal Comune non produce gli effetti di cui all'art.5 5. Il contribuente dovrà presentare l'istanza di interpello prima di porre in essere il comportamento o di dare attuazione alla
norma oggetto di interpello. 6. L'istanza di interpello, redatta in carta libera, è presentata al Servizio Tributi Intercomunale dell'Associazione Comuni Modenesi Area Nord, oppure all'ufficio tributi del comune
associato, mediante consegna diretta o spedizione a mezzo del servizio postale in plico, senza busta, raccomandato con avviso di ricevimento. La spedizione mediante posta elettronica verrà ammessa nel momento in cui
sarà attivata la firma digitale. 7. La presentazione dell'istanza di interpello non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme tributarie, né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta
interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.
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Articolo 3 Istanza di interpello 1. L'istanza di interpello deve contenere a pena di inammissibilità:
a)i dati identificativi del contribuente e l'indicazione del domicilio presso il quale devono essere effettuate le comunicazioni del Comune; b) la circostanziata e specifica descrizione del caso concreto e
personale sul quale sussistono concrete condizioni di incertezza della norma; c)la sottoscrizione del contribuente. L'inammissibilità dell'istanza di interpello deve essere comunicata all'istante nelle forme e
nei termini di cui all'articolo 4, comma 1. 2. All'istanza di interpello deve essere allegata copia della documentazione non in possesso del Comune ed utile ai fini della soluzione del caso prospettato. 3.
L'istanza deve contenere l'esposizione del comportamento e della soluzione interpretativa sul piano giuridico che si intendono adottare.
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Articolo 4 Adempimenti del Comune 1. La risposta,
scritta e motivata, fornita dal Servizio Tributi Intercomunale è comunicata al contribuente mediante servizio postale a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro trenta giorni decorrenti dalla data di
ricevimento dell'istanza di interpello da parte del Comune. 2. Quando non sia possibile fornire una risposta sulla base del contenuto dell'istanza e dei documenti allegati, il Servizio Tributi può richiedere, una
sola volta, al contribuente di integrare l'istanza di interpello o la documentazione allegata. In tal caso il termine di cui al primo comma si interrompe alla data di ricevimento, da parte del contribuente, della
richiesta del Servizio Tributi e inizia a decorrere dalla data di ricezione, da parte del Servizio Tributi, della integrazione. 3. Le risposte fornite dal Servizio Tributi sono pubblicate sul sito internet del
Comune di Mirandola.
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Articolo 5 Efficacia della risposta all'istanza di interpello 1. La risposta ha efficacia esclusivamente nei confronti del contribuente istante, limitatamente al caso concreto e personale prospettato nell'istanza di interpello.
Tale efficacia si estende anche ai comportamenti successivi del contribuente riconducibili alla medesima fattispecie oggetto dell'istanza di interpello, salvo modifiche normative. 2. Qualora la risposta su
istanze ammissibili e recanti l'indicazione della soluzione di cui all'articolo 3, comma 3, non pervenga entro il termine di cui all'articolo 4, comma 1, si intende che il Comune concordi con l'interpretazione o il
comportamento prospettato dal contribuente. 3. Sono nulli gli atti amministrativi emanati in difformità della risposta fornita dal Comune, ovvero della interpretazione sulla quale si è formato il silenzio assenso.
4. Il Comune può successivamente rettificare la propria risposta, con atto da comunicare mediante servizio postale a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. In tal caso e fino alla data di ricevimento
della comunicazione di rettifica da parte del contribuente: a)se il contribuente ha già posto in essere il comportamento indicato nella risposta, ovvero sul quale si è formato il silenzio assenso, si applica
quanto disposto dal comma 3; b)se il contribuente non ha posto in essere il comportamento indicato nella risposta, ovvero sul quale si è formato il silenzio assenso, il Comune recupera le imposte eventualmente
dovute ed i relativi interessi, senza la irrogazione di sanzioni
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