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SERVIZI COMUNALI > TRIBUTI > REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI > Titolo I - disposizioni generali

SOMMARIO

TITOLO I - Disposizioni generali

TITOLO II - Costo, gestione, tariffe

TITOLO III - Applicazione della tariffa

TITOLO IV - Comunicazioni, verifica dell'entrata, riscossione,rimborsi e penalità

Regolamento per l'applicazione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI 

Articoli: [ da 1 a 4 ]

Indice degli articoli da 1 a 4:

ART. 1 - Istituzione della tariffa
1) Per la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilati agli urbani, nelle varie fasi di conferimento, raccolta, raccolta differenziata, trasporto, trattamento, deposito, stoccaggio, recupero e smaltimento finale, svolta in regime di privativa sull'intero territorio comunale, è istituita, nel Comune di MIRANDOLA, la tariffa adottata ai sensi del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni (di seguito "Decreto Ronchi") e del DPR 27 aprile 1999, n. 158 e successive modifiche ed integrazioni (di seguito DPR 158).
2) La classificazione dei rifiuti urbani ed assimilati è effettuata con riferimento alle definizioni del Decreto Ronchi, nonché al regolamento comunale adottato ai sensi e per gli effetti dello stesso.
3) La gestione dei rifiuti suddetti è disciplinata da apposito Regolamento comunale di servizio.
                                                                    
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ART. 2 - Ambito di applicazione e scopo del regolamento
1) Il presente Regolamento disciplina i criteri di applicazione della tariffa di cui al precedente articolo 1. In particolare determina la classificazione delle categorie, suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche, dei locali e delle aree in base alla loro potenzialità a produrre rifiuti urbani e assimilati, nel rispetto dei criteri indicati dalle disposizioni vigenti. Disciplina, pertanto, anche le modalità di riscossione volontaria e coattiva e le penalità previste per le violazioni.
                                                                    
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ART. 3 - Assoggettamento a tariffa
1) Le attività di gestione dei rifiuti in regime di privativa assoggettate a tariffa sono:
a) Raccolta, trasporto, smaltimento e recupero dei rifiuti urbani;
b) Raccolta, trasporto, smaltimento e recupero dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento
c) Raccolte differenziate (materiali recuperabili e rifiuti urbani pericolosi);
d) Pulizia stradale (spazzamento meccanico, manuale, lavaggio strade e aree pubbliche, svuotamento cestini pubblici) e raccolta delle foglie.
e) Smaltimento o recupero dei rifiuti indotti dalle attività di cui al punto precedente.
2) Sono esclusi dall'assoggettamento alla tariffa tutti i rifiuti speciali non assimilati nonché quelli pericolosi - ex tossico/nocivi - secondo le modalità successivamente regolamentate.
3) Le attività di gestione dei rifiuti esclusi da privativa e che di conseguenza non sono soggette all'imposizione tariffaria sono definite a libero mercato. Queste attività in base alle disposizioni del decreto legislativo n. 22 del 5 febbraio 1997 e successive modifiche ed integrazioni risultano:
a) Attività di recupero previste dall'accordo di programma di cui all'articolo 22, comma 11 del sopraccitato riferimento normativo;
b) (Soppresso);
c) Raccolta, trasporto e recupero dei rifiuti di imballaggio di cui all'articolo 38 commi 3, 4, 9 del  Decreto Ronchi .
                                                                    
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ART.4 - Definizioni
Agli effetti del presente Regolamento s'intendono:
a) per "tariffa", il corrispettivo dovuto per il servizio di cui all'art.1;
b) per "gestore" il soggetto che provvede alle attività inerenti alla gestione dei rifiuti, secondo le norme del Regolamento comunale dei servizi, e all'applicazione e riscossione della tariffa nel rispetto dei principi della convenzione;
c) per "contratto di servizio" l'atto predisposto ai sensi di legge per l'affidamento del  servizio e regolante i rapporti tra l'Amministrazione Comunale ed il gestore ;
d) per "rifiuti", tutti i rifiuti, urbani e speciali assimilati, come definiti e classificati dall'art.7 del Decreto Ronchi;
e) per "metodo normalizzato" il criterio di determinazione della tariffa, regolamentato per legge.

Articoli: [ da 1 a 4 ]

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