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ART. 1 - Istituzione della tariffa 1)
Per la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilati agli urbani, nelle varie fasi di conferimento, raccolta, raccolta differenziata, trasporto, trattamento, deposito, stoccaggio, recupero e
smaltimento finale, svolta in regime di privativa sull'intero territorio comunale, è istituita, nel Comune di MIRANDOLA, la tariffa adottata ai sensi del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed
integrazioni (di seguito "Decreto Ronchi") e del DPR 27 aprile 1999, n. 158 e successive modifiche ed integrazioni (di seguito DPR 158). 2) La classificazione dei rifiuti urbani ed assimilati è effettuata con
riferimento alle definizioni del Decreto Ronchi, nonché al regolamento comunale adottato ai sensi e per gli effetti dello stesso. 3) La gestione dei rifiuti suddetti è disciplinata da apposito Regolamento
comunale di servizio.
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ART. 2 - Ambito di applicazione e scopo del regolamento 1) Il presente Regolamento disciplina i criteri di applicazione della tariffa di cui al precedente articolo 1. In particolare determina la classificazione delle
categorie, suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche, dei locali e delle aree in base alla loro potenzialità a produrre rifiuti urbani e assimilati, nel rispetto dei criteri indicati dalle disposizioni
vigenti. Disciplina, pertanto, anche le modalità di riscossione volontaria e coattiva e le penalità previste per le violazioni.
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ART. 3 - Assoggettamento a tariffa 1)
Le attività di gestione dei rifiuti in regime di privativa assoggettate a tariffa sono: a) Raccolta, trasporto, smaltimento e recupero dei rifiuti urbani; b) Raccolta, trasporto, smaltimento e recupero dei
rifiuti assimilati avviati allo smaltimento c) Raccolte differenziate (materiali recuperabili e rifiuti urbani pericolosi); d) Pulizia stradale (spazzamento meccanico, manuale, lavaggio strade e aree
pubbliche, svuotamento cestini pubblici) e raccolta delle foglie. e) Smaltimento o recupero dei rifiuti indotti dalle attività di cui al punto precedente. 2) Sono esclusi dall'assoggettamento alla tariffa
tutti i rifiuti speciali non assimilati nonché quelli pericolosi - ex tossico/nocivi - secondo le modalità successivamente regolamentate. 3) Le attività di gestione dei rifiuti esclusi da privativa e che di
conseguenza non sono soggette all'imposizione tariffaria sono definite a libero mercato. Queste attività in base alle disposizioni del decreto legislativo n. 22 del 5 febbraio 1997 e successive modifiche ed
integrazioni risultano: a) Attività di recupero previste dall'accordo di programma di cui all'articolo 22, comma 11 del sopraccitato riferimento normativo; b) (Soppresso); c) Raccolta, trasporto e recupero
dei rifiuti di imballaggio di cui all'articolo 38 commi 3, 4, 9 del Decreto Ronchi .
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ART.4 - Definizioni Agli effetti del presente Regolamento s'intendono:
a) per "tariffa", il corrispettivo dovuto per il servizio di cui all'art.1; b) per "gestore"
il soggetto che provvede alle attività inerenti alla gestione dei rifiuti, secondo le norme del Regolamento comunale dei servizi, e all'applicazione e riscossione della tariffa nel rispetto dei principi della convenzione;
c) per "contratto di servizio" l'atto predisposto ai sensi di legge per l'affidamento del servizio e regolante i rapporti tra l'Amministrazione Comunale ed il gestore ; d) per "rifiuti",
tutti i rifiuti, urbani e speciali assimilati, come definiti e classificati dall'art.7 del Decreto Ronchi; e) per "metodo normalizzato" il criterio di determinazione della tariffa, regolamentato per legge.
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