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SERVIZI COMUNALI > TRIBUTI > REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI > Titolo III - Applicazione della tariffa

SOMMARIO

TITOLO I - Disposizioni generali

TITOLO II - Costo, gestione, tariffe

TITOLO III - Applicazione della tariffa

TITOLO IV - Comunicazioni, verifica dell'entrata, riscossione,rimborsi e penalità

Regolamento per l'applicazione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati

TITOLO III - APPLICAZIONE DELLA TARIFFA

Articoli: [ da 12 a 14 ] [ da 15 a 17 bis ]

Indice degli articoli da 12 a 14:

ART. 12 - Locali ed aree oggetto della tariffa
1) Si considerano coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui si originano i rifiuti:
a) tutti i locali, comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'interno, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico edilizio, fatta eccezione per quelli di cui al successivo art.14;
b) i locali accessori a quelli di cui alla precedente lettera a), anche se da questi separati, al cui servizio siano destinati in modo permanente o continuativo ovvero con i quali si trovino oggettivamente in rapporto funzionale;
2) Agli stessi effetti di cui al comma 1 del presente articolo, si considerano le seguenti aree:
a) aree scoperte operative, cioè destinate in modo autonomo e non occasionale all'esercizio di un'attività, quali, a titolo esemplificativo, i campeggi, i parcheggi, i dancing, i cinema all'aperto o le aree di stoccaggio di materiali o di prodotti.
b) aree destinate in modo temporaneo e non continuativo ad attività quali mercati ambulanti, fiere, mostre ecc.
                                                                    
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ART. 13 - Commisurazione delle superfici
1) Le superfici da utilizzare per la determinazione della tariffa sono individuate avendo riguardo ai locali e alle aree di cui al precedente articolo. Tale superficie, per i fabbricati, viene misurata sul filo interno dei muri perimetrali e, per le aree scoperte, sul perimetro interno delle medesime, al netto delle eventuali costruzioni insistenti. La superficie complessiva è arrotondata per eccesso e per difetto al metro quadrato se la frazione è rispettivamente superiore/uguale o inferiore al mezzo metro quadrato;
2) Alle unità immobiliari adibite a utenza domestica in cui sia esercitata anche un'attività economica o professionale, qualora non sia distinguibile la superficie destinata all'attività da quella dedicata all'uso domestico, è applicata la tariffa delle utenze domestiche.
                                                                    
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ART. 14 - Esclusioni 
1) Non sono soggetti al pagamento della tariffa i locali e le aree che, per loro natura, non possono produrre rifiuti e quelli dove, per specifiche caratteristiche strutturali o per destinazione, si formano esclusivamente rifiuti speciali non dichiarati assimilati dal Comune.
2) Non sono soggette al pagamento della tariffa:
a)Le superfici degli insediamenti industriali, artigianali, commerciali e di servizio, limitatamente alle porzioni di esse nelle quali vengono prodotti rifiuti speciali smaltiti e recuperati a spese del produttore.
b)Le superfici dei locali e delle aree adibite all'esercizio dell'impresa agricola e le relative pertinenze (sono invece assoggettabili alla tariffa le superfici delle abitazioni benché rurali, dei locali e delle aree che non sono di stretta pertinenza dell'impresa agricola, ancorché risultino ubicate sul fondo agricolo).
c)Le superfici delle strutture sanitarie, anche veterinarie, pubbliche e private adibite a: sale operatorie; stanze di medicazione e ambulatori medici; laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, i reparti e le sale di degenza che, su certificazione del direttore sanitario, ospitano pazienti affetti da malattie infettive. Sono invece soggetti alla tariffa nell'ambito delle precitate strutture sanitarie: gli uffici; i magazzini e i locali ad uso di deposito; le cucine e i locali di ristorazione; le sale di degenza che ospitano pazienti non affetti da malattie infettive; le eventuali abitazioni; i vani accessori dei predetti locali, diversi da quelli ai quali si rende applicabile l'esclusione dalla tariffa .
d)I locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani in regime di privativa comunale per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri.
3)Gli utenti indicati al punto a) per beneficiare dell'esclusione della tariffa devono farne espressa richiesta al gestore del servizio dichiarando che nell'insediamento produttivo si formano rifiuti speciali, pericolosi identificati attraverso il codice CER, smaltiti a spese e a cura del.
4) Il comune, in caso di utenze che per la propria attività  producono una quantità di  rifiuti che si discosta dalla media ordinaria ovvero attività che non trovano riscontro nel D.P.R. 158/99, potrà applicare  appropriati coefficienti di produttività specifica  di volta in volta determinati mediante metodi diretti od indiretti.
5) Sono inoltre escluse dal calcolo delle superfici, e quindi non assoggettate all'intera tariffa, i seguenti locali ed aree:
a)locali:
i)non allacciati ai servizi rete;
ii)non accessibili direttamente dall'abitazione o non abitabili;
iii)stabilmente muniti di attrezzature quali il locale caldaia, impianti di lavaggio automezzi, ponti per elevazione di macchine o mezzi, celle frigorifere e locali di essiccazione, vani ascensori, cabine elettriche ed elettroniche;
iv)di fatto non utilizzati, perché sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
v)di impianti sportivi, palestre, scuole di danza riservati e di fatto utilizzati esclusivamente per l'attività sportiva in senso stretto (sono invece soggetti a tariffazione, tutti i locali ad essi accessori quali spogliatoi, servizi, ecc.);
vi)delle sale di lavorazione delle latterie ove si procede unicamente al lavaggio delle superfici;
vii)locali comuni condominiali di cui all'art.1117 del codice civile;
viii)destinati al culto, limitatamente alla parte di essi ove si svolgono le funzioni religiose;
ix)sale espositive di musei, pinacoteche e simili;
x)solai e sottotetti, qualora l'altezza media, calcolata come il rapporto tra il volume e la superficie, sia inferiore a cm 150che, per la destinazione data, sono improduttivi di rifiuti .
b)aree:
i)impraticabili o intercluse da recinzione;
ii)in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di non utilizzo;
iii)non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso;
iv)adibita in via esclusiva all'accesso dei veicoli dalle stazioni servizio carburanti;
v)utilizzate come depositi di veicoli da demolire;
vi)in cui si svolge l'attività agonistica degli impianti sportivi.
 

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