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Art. 1 - Principi generali 1. Il Comune di
Mirandola, sulla base dei criteri stabiliti dal D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, introduce, nel proprio ordinamento l'istituto di accertamento con adesione, con l'obiettivo di semplificare e razionalizzare il
procedimento di accertamento, instaurando con i contribuenti una sempre più attiva collaborazione, al fine di ridurre il contenzioso.
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Art. 2 - Ambito di applicazione dell'istituto
dell'accertamento con adesione 1. L'istituto dell'accertamento con adesione è
applicabile esclusivamente agli avvisi di accertamento in rettifica o d'ufficio e non si estende agli avvisi di liquidazione.
2. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di valutazione,
per cui esulano dal campo applicativo dell'istituto tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi.
3. Il Servizio Tributi, per aderire all'accertamento con adesione, deve compiere un'attenta valutazione del rapporto costo-benefici
dell'operazione, con particolare riferimento al rischio di soccombenza di un eventuale ricorso.
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Art. 3 - Competenza 1. Competente alla
definizione degli accertamenti con adesione del contribuente è il Responsabile del Servizio Tributi.
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Art. 4 - Attivazione del procedimento 1. Il procedimento può essere attivato:
a)a cura del Servizio, prima della notifica dell'avviso di accertamento; b)su istanza del contribuente, subordinatamente all'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento.
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Art. 5 - Procedimento ad iniziativa del Servizio 1.Il Servizio Tributi in presenza di situazioni che rendono opportuna l'instaurazione del contraddittorio con il contribuente ad accertamento formato ma prima della
notifica dell'avviso di accertamento, invia al contribuente stesso un invito a comparire, da comunicare con lettera raccomandata o mediante notifica, con l'indicazione della fattispecie tributaria suscettibile di
accertamento, nonchè del giorno e del luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione.
2.Le richieste di chiarimenti, gli inviti ad esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di
carattere specifico, che il Comune, ai fini dell'esercizio dell'attività di liquidazione ed accertamento può rivolgere ai contribuenti non costituiscono invito ai sensi del precedente comma per l'eventuale
definizione dell'accertamento con adesione.
3.La partecipazione del contribuente al procedimento, nonostante l'invito, non è obbligatoria e la mancata risposta all'invito stesso non è
sanzionabile così come l'attivazione del procedimento da parte dell'ufficio non riveste carattere di obbligatorietà.
4.La mancata attivazione del procedimento da parte dell'ufficio lascia aperta al contribuente la possibilità di agire di sua iniziativa a
seguito della notifica dell'avviso di accertamento, qualora riscontri nello stesso aspetti che possano portare ad un dimensionamento della pretesa tributaria del Comune.
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