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Il nulla osta per l'espatrio per i giovani soggetti alla leva di cui la lettera f) art.3 della legge 1185/1967, non è più richiesto (art.2
comma 11 legge n.127/1997). Gli interessati al momento della richiesta del documento valido per l'espatrio, dovranno dichiarare semplicemente la loro posizione agli effetti degli obblighi militari.
ACCERTAMENTI D'UFFICIO
L'art.10 della legge 15/1968 prevede che "Le amministrazioni non possono richiedere atti o certificati concernenti stati, fatti e
qualità che risultino già in loro possesso e che esse stesse siano tenute a certificare"; l'art.18, secondo comma, della legge n.241/1990, oltre a ribadire l'obbligo previsto dal legislatore 22 anni prima,
amplia il concetto affermando che "Qualora l'interessato dichiari che stati, fatti e qualità personali sono attestati in documenti già in possesso della stessa amministrazione procedente o di altra pubblica
amministrazione, il responsabile del procedimento PROVVEDE D'UFFICIO
all'acquisizione dei documenti stessi o di copia di essi. Parimenti sono accertati d'ufficio dal responsabile del procedimento i fatti, gli stati e le qualità che la stessa amministrazione è tenuta a certificare."
Volendo tradurre in parole povere quello che il legislatore ha scritto in modo eccezionalmente chiaro, qualsiasi situazione possa essere
certificata da un Ente pubblico (dati anagrafici, titoli di studio, iscrizione in albi od elenchi tenuti da Uffici pubblici, titolarità di pensioni o altre prebende, la posizione agli effetti degli obblighi
militari, ecc.), I DATI IN ESSI CONTENUTI DEVONO ESSERE ACQUISITI D'UFFICIO DALL'ENTE INTERESSATO.
VALIDITÀ DEI CERTIFICATI
I certificati di nascita, matrimonio, morte, cittadinanza, esito della leva quando il titolare è in congedo illimitato per aver effettuato
il servizio militare o simili, congedo assoluto, dispensa, esonero, hanno validità illimitata (art.2 comma 3).
Gli estratti e copie integrali di Stato civile, e le certificazioni anagrafiche hanno una validità di 6 mesi. Tali certificati devono
essere accettati anche oltre i termini della loro validità se l'interessato dichiara, in fondo al documento stesso, che le informazioni in esso contenuto non hanno subito modificazioni (art.2 comma 4); tale
dichiarazione deve essere datata e firmata, ma non è soggetta ad autenticazione.
LEGALIZZAZIONE DI FOTOGRAFIE
Le fotografie prescritte per il rilascio dei documenti personali possono essere legalizzate, se presentate direttamente
dall'interessato, dall'ufficio che deve produrre il documento.
VALORE PROBATORIO DEI DOCUMENTI DI IDENTITÀ PERSONALE
Nome, cognome, luogo e data di nascita, cittadinanza, stato civile e residenza, se attestati in documenti di riconoscimento in corso di
validità, hanno lo stesso valore probatorio dei relativi certificati. Le pubbliche amministrazioni o i gestori di pubblici servizi non possono
richiedere, all'atto della presentazione di un'istanza, certificazione provante gli stati prima descritti se è prevista l'esibizione di un documento d'identità per la presentazione dell'istanza stessa; gli interessati devono assumersi la responsabilità che i dati riportati sul documento corrispondono a verità, in caso di dichiarazioni mendaci è applicabile l'art.489 del codice penale. (art.3 comma 1). I dati controllati sul documento d'identità devono essere riportati sui moduli predisposti.
DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI
Tutti i certificati rilasciati da pubbliche amministrazioni (data e luogo di nascita, residenza, stato di famiglia, cittadinanza, godimento dei diritti politici, stato civile, esistenza in vita, nascita del figlio, decesso del coniuge del discendente o dell'ascendente, la posizione agli effetti degli obblighi militari, l'iscrizione in albi o elenchi tenuti dalla Pubblica Amministrazione, certificati penali e del casellario giudiziario, ecc.) possono essere
autocertificati.
Tali dichiarazioni non sono soggette ad alcuna autentica o al pagamento di alcun diritto o imposta.
Secondo quanto previsto dal comma 4, art.3 della legge n.127/1997, la mancata accettazione di tale documentazione da parte del
funzionario pubblico, costituisce violazione dei doveri d'ufficio.
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