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La legge n.675/1996 stabilisce particolari deroghe di salvaguardia alle prerogative imposte dalla stessa. All'art.4 sono evidenziati particolari
trattamenti che sono stati individuati per alcuni organismi pubblici per i quali la legge non si applica, e tra i quali ricordiamo: Centro elaborazione dati del Ministero dell'Interno, il Sisde, il Censis, il Sismi,
gli uffici giudiziari, la Direzione Nazionale Antimafia, Il Consiglio Superiore della Magistratura, il Ministero di Grazia e Giustizia.
Altra eccezione (art.12) che prevede l'esclusione del requisito del consenso nei seguenti casi:
- quando il trattamento riguarda dati raccolti in base ad un obbligo di legge,
- quando è necessario per l'esecuzione di obblighi derivanti da un contratto,
- quando riguarda dati provenienti da pubblici registri,
- quando è finalizzata a scopi di ricerca scientifica, quando è effettuato nell'esercizio della professione giornalistica,
- quando i dati sono necessari per la salvaguardia della vita o dell'incolumità fisica dell'interessato o di un terzo,
- quando è necessario ai fini dello svolgimento di investigazioni.
Un'ultima deroga è prevista per i medici e gli organismi sanitari ai quali è concesso di raccogliere dati personali anche senza l'autorizzazione del
Garante, limitatamente al perseguimento delle finalità di tutela dell'incolumità fisica e della salute dell'interessato; la legge prescrive l'assoluto divieto di diffusione di tali dati ad eccezione dei casi in cui
non siano necessari per la prevenzione o la repressione dei reati.
Le Sanzioni
La necessità di garantire il diritto alla tutela della privacy ha imposto l'esigenza di un sistema sanzionatorio e penale
molto rigido (artt.18 e 34-39) che di seguito si riassume:
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