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Vademecum per l'applicazione delle leggi sulla semplificazione amministrativa

Il diritto alla privacy e la tutela dei dati personali

Quando la legge non si applica

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Per alcuni aspetti le funzioni del Garante sono assimilabili a quelle di un giudice. Infatti il soggetto interessato che volesse far valere i propri diritti con riguardo al trattamento dei propri dati personali, può ricorrere all'autorità giudiziaria o al Garante

La legge n.675/1996 stabilisce particolari deroghe di salvaguardia alle prerogative imposte dalla stessa. All'art.4 sono evidenziati particolari trattamenti che sono stati individuati per alcuni organismi pubblici per i quali la legge non si applica, e tra i quali ricordiamo: Centro elaborazione dati del Ministero dell'Interno, il Sisde, il Censis, il Sismi, gli uffici giudiziari, la Direzione Nazionale Antimafia, Il Consiglio Superiore della Magistratura, il Ministero di Grazia e Giustizia.

Altra eccezione (art.12) che prevede l'esclusione del requisito del consenso nei seguenti casi:

  • quando il trattamento riguarda dati raccolti in base ad un obbligo di legge,
  • quando è necessario per l'esecuzione di obblighi derivanti da un contratto,
  • quando riguarda dati provenienti da pubblici registri,
  • quando è finalizzata a scopi di ricerca scientifica, quando è effettuato nell'esercizio della professione giornalistica,
  • quando i dati sono necessari per la salvaguardia della vita o dell'incolumità fisica dell'interessato o di un terzo,
  • quando è necessario ai fini dello svolgimento di investigazioni.

Un'ultima deroga è prevista per i medici e gli organismi sanitari ai quali è concesso di raccogliere dati personali anche senza l'autorizzazione del Garante, limitatamente al perseguimento delle finalità di tutela dell'incolumità fisica e della salute dell'interessato; la legge prescrive l'assoluto divieto di diffusione di tali dati ad eccezione dei casi in cui non siano necessari per la prevenzione o la repressione dei reati.

Le Sanzioni

La necessità di garantire il diritto alla tutela della privacy ha imposto l'esigenza di un sistema sanzionatorio e penale molto rigido (artt.18 e 34-39) che di seguito si riassume:

REATO

PENA

Danno ad altri per effetto del trattamento dei dati personali - art.18

obbligo di risarcimento del danno ai sensi dell'art. 2050 del Codice Civile

Omessa o infedele notificazione - art.34

reclusione da 3 mesi a 2 anni
reclusione sino ad 1 anno

Trattamento illecito di dati personali - art.35

reclusione sino a 2 anni
con aggravante, reclusione da 3 mesi a 2 anni
con aggravante, reclusione da 1 a 3 anni

Omessa adozione di misure necessarie alla sicurezza dei dati - art. 36

reclusione sino ad 1 anno
con aggravante, reclusione da 2 mesi a 2 anni
per colpa, reclusione sino ad 1 anno

Inosservanza dei provvedimenti del Garante - art.37

reclusione da 3 mesi a 2 anni

Pena accessoria - art.38

la condanna per uno dei reati suddetti comporta la pubblicazione della sentenza

Omessa fornitura di informazioni o esibizione dei documenti richiesti dal Garante - art.39

pagamento di una somma da 1 a 6 milioni

Mancata informazione al momento della raccolta o diffusione dei dati sulla salute - art.39

pagamento di una somma da 500 mila- lire a 3 milioni

 

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