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L'8 maggio 1997 è entrata in vigore la legge n.675 del 31 dicembre 1996 dal titolo "Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali", meglio conosciuta come legge sulla Privacy , un traguardo che in altri paesi europei hanno raggiunto da molti anni; una legge che adegua l'Italia alla normativa comunitaria.
La legge sulla Privacy si pone l'obiettivo di prevenire eventuali abusi dei dati personali, e riconosce all'individuo il diritto, previo il suo consenso, a non essere schedato o classificato entro le banche dati che ne registrano il nome, l'indirizzo, l'iscrizione ad associazioni o a partiti politici, le opinioni, ecc., operazioni che, fino all'entrata in vigore della legge, erano concesse liberamente a chiunque. Ora invece il trattamento dei dati personali (come definisce la legge tutte quelle operazioni che implicano la raccolta e la registrazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'utilizzo, la comunicazione e diffusione, la cancellazione e distruzione dei dati), ha qualificato la posizione dei diversi soggetti e ha frenato, con regole severe, la supremazia di Enti pubblici o privati che trattano informazioni personali.
Tale legge si applica senza eccezione alcuna anche alle pubbliche amministrazioni, ed a tale scopo che il Comune di Mirandola, con delibera di Consiglio comunale n.34 in data 4 marzo 1998, si è dotato di un apposito Regolamento comunale che ha lo scopo di creare un quadro di riferimento per tutta l'attività di gestione delle banche dati dell'Ente e del trattamento dei dati personali in esse contenuti.
La Giunta comunale ha anche individuato una figura interna all'Ente, il Titolare responsabile della conservazione, dell'uso e del trattamento dei dati personali. A tale mansione è stato nominato il dott. Domiziano Battaglia, Responsabile f.f dei Servizi Demografici, con domicilio presso la Sede comunale, piazza Costituente n.1 Mirandola, telefono 0535-29503.
I diritti dell'interessato
L'interessato ha il diritto di conoscere, mediante l'accesso ai registri, archivi e banche dati, l'esistenza di trattamenti che lo riguardano (art.13 della legge), può inoltre richiedere informazioni sul titolare (ovvero su chi ha la responsabilità del trattamento dei dati)della banca dati, e può pretendere la cancellazione, l'aggiornamento, la rettifica o l'integrazione dei dati personali, nonché può opporsi anche ad alcuni specifici trattamenti.
L'interessato ha il diritto ad essere informato (art.10) sulle modalità e finalità del trattamento, sull'obbligatorietà o meno del conferimento dei dati e sulle conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere su informazioni per identificare il responsabile dei trattamenti (nome e domicilio del titolare), e quale sarà l'ambito della diffusione dei dati; l'informazione può essere sia orale che scritta (informativa).
Cardine della legge sulla Privacy è il requisito del consenso (art.11) che deve essere esplicito, documentato per iscritto in forma specifica, deve essere prestato liberamente può riguardare l'intero trattamento o soltanto una parte di esso.
Dati sensibili
Un particolare trattamento è attribuito ai dati cosiddetti "sensibili" (art.22), ovvero quei dati personali idonei a rivelare:
l'origine razziale ed etnica;
le convinzioni religiose, filosofiche, politiche o sindacali;
l'iscrizione ad associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale;
dati personali relativi allo stato di salute e alla vita sessuale.
Il trattamento di tali dati è consentito ai soggetti pubblici (esclusi gli enti pubblici economici), soltanto se autorizzato da una legge che lo consenta, o dal Garante (vedi oltre), e che specifichi i dati che possono essere trattati, le operazioni eseguibili e le finalità di interesse pubblico perseguite.
Vigilanza sulla legge
A vigilare sulla corretta applicazione della legge è stato istituito un apparato, denominato Garante (artt. 30, 31 e 33), che gode di ampi poteri di cura e tutela delle persone rispetto al trattamento dei dati personali. Le funzioni del Garante sono quelle di istituire e tenere il registro delle banche dati, di controllare che i trattamenti siano effettuati secondo la legge, di autorizzare o vietare alcuni tipi di trattamenti e di ricevere le segnalazioni e i reclami degli interessati. I soggetti che vogliono creare delle banche dati hanno l'obbligo di notificare al Garante tale intenzione (art.7), e il Garante ha il compito di verificare la correttezza formale e sostanziale della richiesta, e di concedere o negare la creazione della banca dati; in caso affermativo la nuova banca dati viene inserito in un registro generale delle banche dati, accessibile a tutti coloro che desiderano conoscere l'esistenza di trattamenti dei dati loro riferiti. |