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SERVIZI COMUNALI   > SERVIZI SOCIALI > REGOLAMENTO: CRITERI E MODALITA' PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI E VANTAGGI ECONOMICI COMUNQUE DENOMINATI > Parte Generale

REGOLAMENTO

Parte Generale

Parte Speciale

Criteri e modalità per la concessione di sovvenzione e vantaggi economici comunque denominati (Parte generale)

Articoli: [ da 1 a 7 ] [ da 8 a 9 ] [ da 10 a 12 ]

Indice degli articoli da 1 a 7:

Art. 1 - Oggetto della disciplina
1
Il presente regolamento, in attuazione dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e dello Statuto comunale, disciplina i criteri e le modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici a persone o enti pubblici e privati.
                                                                    
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Art. 2 - Finalità
1
I contributi, sussidi, vantaggi, così come individuati dall'art. 12 della legge 7/8/1990 n. 241 sono concessi o attribuiti esclusivamente per finalità assistenziali o di interesse pubblico.
                                                                    
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Art. 3 - Caratteristiche dei benefici
1
I benefici di cui all'art. 1 possono consistere in:
a) erogazione in denaro
b) esenzione parziale o totale dal pagamento di tariffe o corrispettivi, fissati da atti comunali, per l'uso o il godimento di beni o servizi;
c) collaborazione organizzativa.
                                                                    
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Art. 4 - Soggetti beneficiari
1
Possono essere beneficiari:
a) persone in stato di indigenza, di disagio sociale, portatrici di handicap;
b) libere forme associative iscritte all'Albo di cui all'art. 12 dello Statuto comunale;
c) servizi ed uffici statali, regionali e provinciali, enti pubblici;
d) persone fisiche e giuridiche private per attività che non abbiano scopo di lucro.
2 Nell'ipotesi di cui alla lett. a) del precedente comma, la concessione del beneficio è subordinata all'accertamento, da parte del competente servizio, dello stato di indigenza o di disagio e, qualora ciò si renda necessario, alla formazione di apposita graduatoria articolata sulla base dello stato, personale e familiare, dei richiedenti.
3 Nell'ipotesi di cui alla lett. b) del 1° comma, il beneficio può essere concesso in relazione alla complessiva attività o ad una    parte rilevante di essa o per la realizzazione di singole iniziative o progetti, purché volte a soddisfare interessi diffusi della popolazione;
4 Nelle ipotesi di cui alle lett. c) e d) del 1° comma, il beneficio può essere concesso per singole iniziative o per progetti volti a realizzare interessi diffusi della popolazione.
                                                                    
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Art. 5 - Modalità di richiesta
1
La concessione dei benefici è subordinata alla presentazione di apposita domanda, in regola con le vigenti norme sul bollo, entro i termini stabiliti dalla parte speciale del presente regolamento. Nei casi di cui all'art. 4 lett. a) il beneficio può essere proposto d'ufficio e, se viene presentata domanda scritta, l'istanza e la relativa documentazione è in carta semplice.
2 I soggetti di cui all'art. 4, lett. b), c) e d), dovranno allegare alla domanda i progetti operativi per i quali viene richiesto il contributo, corredati dai relativi piani finanziari con indicazione degli ulteriori contributi ricevuti o richiesti al Comune o ad altri soggetti pubblici o privati.
3 I soggetti di cui all'art. 4, lett. b) e le persone giuridiche private dovranno altresì allegare copia dell'ultimo bilancio approvato o documento contabile analogo. Le persone fisiche dovranno allegare copia dell'ultima dichiarazione dei redditi.
4 Gli enti pubblici e le persone giuridiche private non iscritte all'Albo di cui all'art. 12 dello Statuto comunale dovranno altresì allegare copia dello statuto o atto costitutivo.
5 Le richieste di contributo relative a progetti, programmi o attività, dovranno essere presentate entro il 30 novembre dell'anno precedente o entro il 31 maggio dell'anno in corso o nei diversi termini indicati nella parte speciale del presente regolamento.
6 I richiedenti dovranno indicare i periodi di inizio e conclusione dell'iniziativa, progetto o attività (periodo della data iniziale e periodo della data finale).
7 La concessione del contributo sarà deliberata dalla Giunta comunale con provvedimento attestante l'osservanza dei criteri stabiliti dallo Statuto e dal presente regolamento. Nel caso di forme di sostegno che non consistano in contribuzioni in denaro, la delibera di concessione dovrà indicare la quantificazione del costo a carico dell'amministrazione comunale.
8 L'erogazione del contributo resta subordinata al rispetto dei limiti quantitativo-temporali all'assunzione di impegni stabiliti dall'art. 6 del D.L. n. 65/1989, convertito in L. n. 155/1989, e dalle direttive annuali della Presidente del Consiglio dei Ministri sulla gestione del bilancio dello Stato e degli enti del settore pubblico allargato.
                                                                    
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Art. 6 - Rendiconto e casi di revoca
1
I soggetti beneficiari dei contributi per la realizzazione di iniziative, progetti o attività dovranno presentare, entro 30 giorni dalla data indicata nella richiesta come finale:
a) relazione sull'attività svolta con specificazione dell'effettiva utilizzazione dei beni, servizi, strutture o altri mezzi forniti dall'amministrazione comunale;
b) rendiconto delle spese sostenute e delle entrate derivanti dallo svolgimento dell'iniziativa, programma o attività.
2 I soggetti beneficiari dei contributi dovranno altresì presentare, entro 30 giorni dall'approvazione, il bilancio relativo all'esercizio finanziario di svolgimento dell'iniziativa, progetto o attività per la quale è stato erogato il contributo.
3 Eventuali maggiori spese, rispetto al preventivo presentato in allegato alla domanda non danno, in alcun modo, diritto ad aumenti della misura del contributo o a rimborsi spese o ad esenzioni non previste nella delibera di concessione.
4 Se la spesa effettiva risulta inferiore a quella indicata nella domanda per riduzione delle attività o delle iniziative descritte, i contributi saranno proporzionalmente ridotti.
5 Il contributo di intende revocato ed il beneficiario è tenuto a restituire le somme che il Comune ha erogato, entro 30 giorni dalla delibera della Giunta che dispone la revoca, nei seguenti casi:
a) mancata realizzazione del progetto o iniziativa o attività per le quali il contributo è stato concesso;
b) realizzazione di una tipologia diversa di progetto, iniziativa, ecc. rispetto a quella indicata nella richiesta di contributo;
c) mancato rispetto delle clausole di cui al primo comma del presente articolo o di specifiche condizioni previste nella parte speciale del regolamento .
6 Tutti i progetti, iniziative, manifestazioni, ammessi a contributo, si intendono realizzati con la collaborazione del Comune di Mirandola. Il soggetto organizzatore, ad eccezione dei casi di sovvenzione per la complessiva attività svolta, dovrà segnalare, concordando le modalità con gli uffici competenti, tale collaborazione nel relativo materiale pubblicitario.
                                                                    
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Art. 7 - Priorità di destinazione delle risorse finanziarie
1
L'intervento comunale secondo gli obiettivi disciplinati dal presente regolamento resta subordinato al soddisfacimento
prioritario dei servizi pubblici essenziali a norma dell'art. 54, commi 5° e 7, della legge 8/06/1990 n. 142.
2 La concessione dei contributi è subordinata alle effettive disponibilità del bilancio comunale.

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