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Art. 4 - Occupazioni abusive 1. Le occupazioni realizzate senza la concessione o autorizzazione comunale sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni: - difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione o autorizzazione; - che si protraggono oltre il termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione o autorizzazione ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione o autorizzazione medesima.
2. In tutti i casi di occupazione abusiva, la Polizia municipale rileva la violazione e con apposito verbale viene disposta la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici e assegnato agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale, si procede d'ufficio con conseguente addebito agli stessi delle spese relative.
3. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia contestati o arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.
4. Alle occupazioni abusive sono applicate le tariffe, con esclusione delle agevolazioni, previste per le occupazioni regolarmente autorizzate, indipendentemente dall'applicazione delle sanzioni. indice articoli
Art. 5 - Domanda di occupazione 1. Chiunque intende occupare nel territorio comunale spazi ed aree di cui all'art. 1, comma 2, in via permanente o temporanea, deve preventivamente presentare all'Ufficio competente domanda volta ad ottenere il rilascio di un apposito atto di concessione o autorizzazione.
2. La domanda di concessione per occupazioni permanenti deve essere inoltrata 30 giorni prima dell'inizio della medesima.
3. La domanda di autorizzazione per occupazioni temporanee deve essere inoltrata 10 giorni prima dell'inizio della medesima.
4. L'amministrazione comunale ha la facoltà di accettare eventuali domande presentate con minore anticipo rispetto ai termini fissati dal comma 2 e 3, qualora vi sia la possibilità di espletare tutti gli adempimenti necessari in tempo utile.
5. La domanda di concessione o autorizzazione, redatta su carta legale, deve contenere:
a) nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità, la residenza e il domicilio legale, il codice fiscale del richiedente nonchè il numero di partita IVA, qualora lo stesso ne sia in possesso;
b) nel caso di soggetto diverso da quelli di cui alla lettera a), la denominazione o ragione sociale, le generalità del legale rappresentante, la sede legale, il codice fiscale ed il numero di partita IVA;
c) l'ubicazione dello spazio pubblico che si richiede di occupare;
d) la dimensione dello spazio od area pubblica che si intende occupare, espressa in metri quadrati o metri lineari;
e) la durata dell'occupazione espressa in anni, mesi, giorni od ore. Qualora, per le occupazioni temporanee, la durata non sia espressa in ore, la stessa si considera giornaliera;
f) il tipo di attività che si intende svolgere, i mezzi con cui si intende occupare nonchè la descrizione dell'opera o dell'impianto che si intende eventualmente eseguire.
6. In caso di più domande riguardanti l'occupazione della medesima area, costituisce condizione di priorità la data di presentazione della domanda, salvo quanto disposto da altre norme.
7. E' consentita l'occupazione prima del conseguimento del formale provvedimento concessorio soltanto per fronteggiare situazioni di emergenza o per provvedere alla esecuzione di lavori che non consentano alcun indugio. In tale caso, l'interessato, oltre a presentare la domanda di cui ai commi precedenti, deve dare immediata comunicazione dell'avvenuta occupazione al competente ufficio comunale, il quale provvede ad accertare la sussistenza o meno delle condizioni d'urgenza e, quindi, a rilasciare la concessione in via di sanatoria ovvero, in caso contrario, ad applicare le sanzioni prescritte con obbligo di immediata liberazione dell'area. |