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Art. 6 - Istruttoria della domanda, contenuto e rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione 1. Sono di competenza del Corpo Polizia Municipale e del Servizio Interventi Economici, il rilascio degli atti di autorizzazione. Sono di competenza dell'Ufficio Patrimonio il rilascio degli atti di concessione.
2. Le domande di occupazione sono assegnate all'ufficio competente, di cui sopra, per l'istruttoria e la definizione delle stesse, entro i termini di cui all'art. 5 commi 2 e 3.
3. L'atto di concessione o autorizzazione, redatto in carta legale, deve contenere:
a) il cognome e nome o ragione sociale, Codice Fiscale e/o Partita IVA indirizzo del richiedente;
b) le condizione di carattere tecnico e amministrativo alle quali sono subordinate le concessioni e le autorizzazioni;
c) la durata della concessione o autorizzazione, espressa in anni, mesi, giorni od ore di occupazione;
d) il tipo di attività autorizzata, i mezzi da utilizzare, la descrizione dell'opera o dell'impianto da eseguire;
e) la quantificazione del canone dovuto in allegato, fornito dal Servizio Tributi;
f) l'obbligo di corrispondere il canone di concessione o autorizzazione;
g) l'obbligo di osservare quanto previsto dall'art. 7 del presente regolamento.
h) il Comune è sollevato da qualsiasi responsabilità o danno nei confronti di terzi per effetto dell'occupazione; indice articoli
Art. 7 - Obblighi del concessionario 1. Il concessionario è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di occupazione ed utilizzo di spazi ed aree pubbliche, nonché quelle specificate nell'atto di concessione e/o autorizzazione ed in particolare ha l'obbligo di:
a) munirsi dell'atto di concessione o autorizzazione prima dell'inizio dell'occupazione;
b) eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo, lo spazio o i beni pubblici in pristino, al termine della concessione o autorizzazione di occupazione, qualora la stessa non sia stata rinnovata o prorogata. In mancanza vi provvede il Comune con addebito delle spese;
c) esibire su richiesta degli addetti alla vigilanza l'atto che legittima l'occupazione;
d) divieto di subconcessione o di trasferimento a terzi della concessione;
e) versamento del canone alle scadenze previste.
2. I commercianti su aree pubbliche, i produttori agricoli, gli esecutori delle opere dell'ingegno, che ottengano l'assegnazione per la giornata di un posteggio non occupato dal titolare, non hanno l'obbligo di presentare la domanda di occupazione di suolo pubblico, ma sono tenuti a ritirare presso il Servizio Tributi la quantificazione del canone.
3. Nel caso di cessione d'azienda il subentrante potrà occupare il suolo pubblico concesso al cedente, previa presentazione della domanda di subingresso. |