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SERVIZI COMUNALI  > TRIBUTI > Regolamento occupazione spazi ed aree pubblici

REGOLAMENTI

Regolamento comunale per la disciplina dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.)

Regolamento per l'applicazione dell'accertamento con adesione per i tributi locali

Criteri per la determinazione delle sanzioni amministrative in materia di tributi locali

Regolamento per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione del relativo canone

Regolamento per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni

Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni

Regolamento per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche per l'applicazione del relativo canone

Elenco delle parti del documento:

[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ]

Indice degli articoli da 8 a 12:

  • Articolo 8 - Durata dell'occupazione
  • Articolo 9 - Titolarità della concessione o
                    autorizzazione
  • Articolo 10 - Decadenza ed estinzione della
                      concessione o autorizzazione
  • Articolo 11 - Modifica, sospensione o revoca della
                      concessione o autorizzazione
  • Articolo 12 - Rinnovo della concessione o
                      autorizzazione

Art. 8 - Durata dell'occupazione
1.
Le concessioni sono rilasciate per la durata massima di anni 9, salvo quanto disposto da normative diverse senza pregiudizio di terzi e con facoltà, da parte del Comune, di imporre nuove condizioni.
                                                                       
indice articoli

Art. 9 - Titolarità della concessione o autorizzazione
1.
La concessione o autorizzazione è rilasciata a titolo strettamente personale, per cui non è consentita la subconcessione, ad eccezione di quanto previsto all'art. 7 comma 3.

2. Chi intende succedere, a qualunque titolo, al concessionario, deve farne preventiva richiesta al Comune, il quale, in caso di accoglimento, emette un nuovo atto di concessione o autorizzazione, con conseguente pagamento del canone relativo ed esclusione di restituzione o conguaglio del canone prima versato.
                                                                       
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Art. 10 - Decadenza ed estinzione della concessione
                o autorizzazione.
1.
Sono causa di decadenza della concessione o autorizzazione:

a) il mancato versamento del canone di concessione stabilito e di eventuali ulteriori diritti dovuti, nei termini previsti;

b) l'uso improprio o diverso da quello previsto nell'atto di concessione del suolo o spazio pubblico o del bene pubblico concesso;

c) la violazione alla norma di cui all'art. 7 lettera d, relativa al divieto di subconcessione.

2. La decadenza di cui al comma 1 non comporta restituzione, nemmeno parziale, del canone versato, nè esonera da quello ancora dovuto relativamente al periodo di effettiva occupazione.

3. Sono causa di estinzione della concessione o autorizzazione:

a) la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario;

b) la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del concessionario.

c) la rinuncia del concessionario da comunicare entro i cinque giorni precedenti la data della rinuncia stessa.
                                                                       
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Art. 11 - Modifica, sospensione o revoca della
                concessione o autorizzazione
1.
Il competente ufficio comunale può, in qualsiasi momento, per ragioni di interesse pubblico sopravvenute, modificare, sospendere o revocare, con atto motivato, il provvedimento di concessione o autorizzazione rilasciato.

2. La modifica, la sospensione e la revoca del provvedimento di concessione o autorizzazione disposte dal Comune danno diritto al rimborso proporzionale del canone di concessione corrisposto.
                                                                       
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Art. 12 - Rinnovo della concessione o autorizzazione
1.
I provvedimenti di concessione permanente sono rinnovabili alla scadenza. La autorizzazioni temporanee possono essere prorogate.

2. Per le occupazioni permanenti il concessionario deve inoltrare domanda di rinnovo almeno venti giorni prima della scadenza della concessione in atto, indicando la durata del rinnovo.

3. Per le occupazioni temporanee il concessionario deve presentare, due giorni prima della scadenza, domanda di proroga al Comune indicando la durata per la quale viene richiesta la proroga.

4. Le occupazioni temporanee dei posteggi dei mercati si considerano nuovamente richieste qualora non siano espressamente rinunciate prima della scadenza.

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