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Art. 8 - Durata dell'occupazione 1. Le concessioni sono rilasciate per la durata massima di anni 9, salvo quanto disposto da normative diverse senza pregiudizio di terzi e con facoltà, da parte del Comune, di imporre nuove condizioni. indice articoli
Art. 9 - Titolarità della concessione o autorizzazione 1. La concessione o autorizzazione è rilasciata a titolo strettamente personale, per cui non è consentita la subconcessione, ad eccezione di quanto previsto all'art. 7 comma 3.
2. Chi intende succedere, a qualunque titolo, al concessionario, deve farne preventiva richiesta al Comune, il quale, in caso di accoglimento, emette un nuovo atto di concessione o autorizzazione, con conseguente pagamento del canone relativo ed esclusione di restituzione o conguaglio del canone prima versato. indice articoli
Art. 10 - Decadenza ed estinzione della concessione o autorizzazione. 1. Sono causa di decadenza della concessione o autorizzazione:
a) il mancato versamento del canone di concessione stabilito e di eventuali ulteriori diritti dovuti, nei termini previsti;
b) l'uso improprio o diverso da quello previsto nell'atto di concessione del suolo o spazio pubblico o del bene pubblico concesso;
c) la violazione alla norma di cui all'art. 7 lettera d, relativa al divieto di subconcessione.
2. La decadenza di cui al comma 1 non comporta restituzione, nemmeno parziale, del canone versato, nè esonera da quello ancora dovuto relativamente al periodo di effettiva occupazione.
3. Sono causa di estinzione della concessione o autorizzazione:
a) la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario;
b) la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del concessionario.
c) la rinuncia del concessionario da comunicare entro i cinque giorni precedenti la data della rinuncia stessa. indice articoli
Art. 11 - Modifica, sospensione o revoca della concessione o autorizzazione 1. Il competente ufficio comunale può, in qualsiasi momento, per ragioni di interesse pubblico sopravvenute, modificare, sospendere o revocare, con atto motivato, il provvedimento di concessione o autorizzazione rilasciato.
2. La modifica, la sospensione e la revoca del provvedimento di concessione o autorizzazione disposte dal Comune danno diritto al rimborso proporzionale del canone di concessione corrisposto. indice articoli
Art. 12 - Rinnovo della concessione o autorizzazione 1. I provvedimenti di concessione permanente sono rinnovabili alla scadenza. La autorizzazioni temporanee possono essere prorogate.
2. Per le occupazioni permanenti il concessionario deve inoltrare domanda di rinnovo almeno venti giorni prima della scadenza della concessione in atto, indicando la durata del rinnovo.
3. Per le occupazioni temporanee il concessionario deve presentare, due giorni prima della scadenza, domanda di proroga al Comune indicando la durata per la quale viene richiesta la proroga.
4. Le occupazioni temporanee dei posteggi dei mercati si considerano nuovamente richieste qualora non siano espressamente rinunciate prima della scadenza. |