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Art. 13 - Istituzione ed oggetto del canone 1. L'occupazione, anche senza titolo, sia permanente che temporanea, di strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti, appartenenti al demanio ed al patrimonio indisponibile del Comune, comprese le aree destinate ai mercati anche attrezzati, costituisce presupposto per il pagamento di un canone in base a tariffa, e ciò, a prescindere dal tipo e dalla forma dell'atto amministrativo con il quale è autorizzata l'occupazione.
2. E' assoggettata al pagamento del canone suddetto anche l'occupazione di aree private, soggette a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi e tempi di legge.
3. Il canone di concessione di cui al presente articolo ha natura giuridica di entrata patrimoniale del Comune. indice articoli
Art. 14 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone 1. I criteri per la determinazione della tariffa del canone sono individuati dal Consiglio Comunale sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
a) classificazione delle strade;
b) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari;
c) durata dell'occupazione;
d) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;
e) valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione o autorizzazione ed alle modalità di occupazione.
2. Le tariffe relative ad ogni singola tipologia di occupazione sono indicate nell'apposito Allegato A al presente Regolamento. indice articoli
Art. 15 - Classificazione delle strade 1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni di suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade del Comune sono classificate in n. 3 categorie.
Si considera valida la classificazione adottata con deliberazione consiliare n. 87 del 28.04.1994, Allegato 1 "Classificazione strade".
2. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categorie più elevata.
3. Alle strade appartenenti alla 1^ categoria viene applicata la tariffa più elevata.
La tariffa per le strade di 2^ categoria è ridotta in misura del 20 per cento rispetto alla 1^ categoria.
La tariffa per le strade di 3^ categoria è ridotta in misura del 50 per cento rispetto alla 1^ categoria. indice articoli
Art. 16 - Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni 1. Le occupazioni permanenti sono assoggettate al canone annuo, indipendentemente dalla data di inizio delle stesse.
2. Nell'ipotesi di occupazione superiore all'anno, la frazione eccedente sarà assoggettata al canone annuo ridotto del 50 per cento per occupazioni di durata inferiore o uguale a sei mesi.
3. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone nelle misura prevista per le singole tipologie specificate nell'Allegato A, a giorno o a fasce orarie. Le fasce orarie sono articolate nel seguente modo:
- dalle ore 7 alle ore 20;
- dalle ore 20 alle ore 7;
4. Le misure di tariffa, determinate per aree e fasce orarie, non possono essere inferiori, a L. 200 qualunque sia la categoria di riferimento dell'occupazione ed indipendentemente da ogni riduzione. |