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Art. 17 - Modalità di applicazione del canone 1. Il canone è commisurato all'occupazione espressa in metri quadrati o metri lineari, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato o lineare superiore.
2. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq, del 25 per cento per la parte eccedente i 100 mq e fino a 1.000 mq, del 10 per cento per la parte eccedente i 1.000 mq.
3. Non è assoggettabile al canone l'occupazione inferiore al metro quadrato o lineare.
4. Per le occupazioni soprastanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dal calcolo dell'area della figura geometrica piana che le contiene.
5. Ai fini della commisurazione dell'occupazione, si considerano anche gli spazi o tratti intermedi che, sebbene materialmente non occupati, servono all'uso diretto dell'area occupata, e comunque non possono essere concessi contemporaneamente ad altri per effetto dell'area concessa.
6. Le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto, da aziende di erogazione di pubblici servizi e per quelle realizzate per l'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi, in fase di prima applicazione, intendendosi per tale le prime tre annualità, sono assoggettate al canone commisurato al numero complessivo delle relative utenze. Per ciascun utente la misura unitaria di tariffa è pari a L. 1.000 per, con un minimo di canone annuo ad azienda di L. 1.000.000.
A decorrere dal quarto anno la tariffa applicabile sarà quella minima prevista per le occupazioni permanenti, ridotta del 50 per cento.
7. Nel caso di occupazioni soggette a gara pubblica con offerta al rialzo sul canone a base di gara, non si applica il canone previsto dal presente Regolamento. indice articoli
Art. 18 - Soggetto passivo 1. Il canone è dovuto dal titolare della concessione o autorizzazione oppure dall'occupante di fatto.
2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone. indice articoli
Art. 19 - Agevolazioni 1. Le tariffe del canone sono ridotte:
a. Per le occupazioni permanenti e temporanee di spazi sovrastanti o sottostanti il suolo, le tariffe ordinarie sono ridotte del 60 per cento.
b. Per le occupazioni temporanee realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia la tariffa ordinaria è ridotta del 50 per cento.
c. Per le occupazioni temporanee di carattere ricorrente o di durata uguale o superiore a 30 giorni la tariffa è ridotta del 60 per cento.
Ai fini dell'individuazione del carattere ricorrente, occorre utilizzare non il criterio della frequenza di una occupazione sulla medesima area del territorio comunale, ma quello oggettivo basato sulla natura dell'attività esercitata, destinata, come tale, a ripetersi con regolarità e sistematicità.
d. Per le occupazioni temporanee realizzate da commercianti su aree pubbliche, pubblici esercizi, esecutori di opere dell'ingegno, produttori agricoli che vendano direttamente i loro prodotti ai sensi della legge n. 59/63 e i privati cittadini che vendono prodotti di loro proprietà in modo sporadico, occasionale e non professionale, la tariffa ordinaria è ridotta del 50 per cento.
e. Per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante e dei circhi equestri, la tariffa ordinaria è ridotta del 85 per cento.
f. Per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive la tariffa ordinaria è ridotta dell'80 per cento.
2. Le riduzioni di cui al comma 1 sono concesse a condizione che l'occupazione sia stata regolarmente autorizzata. |