|
Art. 21 - Versamento del canone per le occupazioni permanenti
1. Il canone per le occupazioni permanenti va corrisposto annualmente.
2. Il versamento relativo alla prima annualità va eseguito entro 30 giorni dal rilascio della concessione, contenente la quantificazione del canone stesso.
3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione il versamento del canone va effettuato entro il 31 marzo di ciascun anno.
Per le concessioni rilasciate in corso d'anno ed aventi durata superiore all'anno il canone sarà quantificato fino al 31 dicembre dell'anno stesso, ai sensi dell'art. 16 comma 2 del presente Regolamento, al fine di unificare tutte le scadenze dei versamenti al 31 marzo.
4. Il versamento del canone va effettuato su apposito conto corrente postale del Comune intestato: "COMUNE DI MIRANDOLA - VERSAMENTO CANONE ANNUALE OCCUPAZIONE SPAZI AREE PUBBLICHE - COSAP".
5. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. E' ammessa la possibilità del versamento in rate aventi scadenza 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre, 31 dicembre, qualora l'importo del canone annuo sia superiore a L. 500.000.
In ogni caso il versamento del canone deve essere effettuato entro l'ultimo giorno di occupazione. indice articoli
Art. 22 - Versamento del canone per le occupazioni temporanee 1. Per le occupazioni temporanee il canone deve essere versato all'atto del rilascio dell'autorizzazione, contenente la quantificazione del canone stesso.
2. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. E' ammessa la possibilità del versamento in rate aventi scadenza 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre, 31 dicembre, qualora l'importo del canone sia superiore a L. 500.000.
3. In ogni caso il versamento del canone deve essere effettuato entro l'ultimo giorno di occupazione. indice articoli
Art. 23 - Riscossione coattiva 1. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alla scadenze fissate nel presente Regolamento viene effettuata con la procedura prevista dal D.P.R. n° 43 del 28/01/88.
2. In caso di affidamento a terzi del Servizio, il procedimento di riscossione coattiva indicato nel comma 1 è svolto dal concessionario.
3. Con le stesse modalità sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la rimozione dei materiali e manufatti e per la rimessa in pristino del suolo in caso di occupazioni ed installazioni abusive. indice articoli
Art. 24 - Rimborsi 1. L'occupante può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute a titoli di canone, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento.
2. Il procedimento di rimborso deve essere esaurito entro 90 giorni, dalla richiesta.
3. Sulle somme dovute all'occupante spettano gli interessi nella misura stabilita dall'art. 1284 del codice civile. |