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SERVIZI COMUNALI  > TRIBUTI > Regolamento occupazione spazi ed aree pubblici

REGOLAMENTI

Regolamento comunale per la disciplina dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.)

Regolamento per l'applicazione dell'accertamento con adesione per i tributi locali

Criteri per la determinazione delle sanzioni amministrative in materia di tributi locali

Regolamento per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione del relativo canone

Regolamento per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni

Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni

Regolamento per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche per l'applicazione del relativo canone

Elenco delle parti del documento:

[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ]

Indice degli articoli da 21 a 24:

  • Articolo 21 - Versamento del canone per le
                      occupazioni permanenti
  • Articolo 22 - Versamento del canone per le
                      occupazioni temporanee
  • Articolo 23 - Riscossione coattiva
  • Articolo 24 - Rimborsi

Art. 21 - Versamento del canone per le occupazioni
                permanenti

1. Il canone per le occupazioni permanenti va corrisposto annualmente.

2. Il versamento relativo alla prima annualità va eseguito entro 30 giorni dal rilascio della concessione, contenente la quantificazione del canone stesso.

3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione il versamento del canone va effettuato entro il 31 marzo di ciascun anno.

Per le concessioni rilasciate in corso d'anno ed aventi durata superiore all'anno il canone sarà quantificato fino al 31 dicembre dell'anno stesso, ai sensi dell'art. 16 comma 2 del presente Regolamento, al fine di unificare tutte le scadenze dei versamenti al 31 marzo.

4. Il versamento del canone va effettuato su apposito conto corrente postale del Comune intestato: "COMUNE DI MIRANDOLA - VERSAMENTO CANONE ANNUALE OCCUPAZIONE SPAZI AREE PUBBLICHE - COSAP".

5. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. E' ammessa la possibilità del versamento in rate aventi scadenza 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre, 31 dicembre, qualora l'importo del canone annuo sia superiore a L. 500.000.

In ogni caso il versamento del canone deve essere effettuato entro l'ultimo giorno di occupazione.
                                                                       
indice articoli

Art. 22 - Versamento del canone per le occupazioni
                temporanee
1.
Per le occupazioni temporanee il canone deve essere versato all'atto del rilascio dell'autorizzazione, contenente la quantificazione del canone stesso.

2. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. E' ammessa la possibilità del versamento in rate aventi scadenza 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre, 31 dicembre, qualora l'importo del canone sia superiore a L. 500.000.

3. In ogni caso il versamento del canone deve essere effettuato entro l'ultimo giorno di occupazione.
                                                                       
indice articoli

Art. 23 - Riscossione coattiva
1.
La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alla scadenze fissate nel presente Regolamento viene effettuata con la procedura prevista dal D.P.R. n° 43 del 28/01/88.

2. In caso di affidamento a terzi del Servizio, il procedimento di riscossione coattiva indicato nel comma 1 è svolto dal concessionario.

3. Con le stesse modalità sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la rimozione dei materiali e manufatti e per la rimessa in pristino del suolo in caso di occupazioni ed installazioni abusive. 
                                                                       
indice articoli

Art. 24  - Rimborsi
1.
L'occupante può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute a titoli di canone, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento.

2. Il procedimento di rimborso deve essere esaurito entro 90 giorni, dalla richiesta.

3. Sulle somme dovute all'occupante spettano gli interessi nella misura stabilita dall'art. 1284 del codice civile.

Elenco delle parti del documento:

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