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SERVIZI COMUNALI  > TRIBUTI > Criteri per la determinazione delle sanzioni amministrative

REGOLAMENTI

Regolamento comunale per la disciplina dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.)

Regolamento per l'applicazione dell'accertamento con adesione per i tributi locali

Criteri per la determinazione delle sanzioni amministrative in materia di tributi locali

Regolamento per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione del relativo canone

Regolamento per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni

Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni

Criteri per la determinazione delle sanzioni amministrative in materia di tributi locali

Elenco delle parti del documento:

[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ]

Ritenuto di fornire delle indicazioni anche in riferimento ai criteri soggettivi di attenuazione della sanzione in relazione alla situazione personale dell'autore della trasgressione;

Ritenuto, pertanto, di stabilire i criteri che dovranno essere seguiti per la determinazione delle sanzioni e della loro entità entro i limiti massimo e minimo stabiliti dalla legge, come di seguito esposti:

1) applicazione della sanzione nella misura superiore al minimo previsto dalla legge, in caso di omessa dichiarazione o denuncia;

2) applicazione della sanzione nella misura minima prevista dalla legge, in caso di presentazione di dichiarazione o denuncia infedele;

Le fattispecie di violazione di cui ai punti 1) e 2), pur rappresentando entrambe violazioni capaci di concretizzare ipotesi di evasione, sono trattate in modo diverso quanto all'entità della sanzione da irrogare in ragione del maggior pericolo di danno che è insito nella omessa presentazione della dichiarazione rispetto alla presentazione di una denuncia infedele;

3) applicazione della sanzione nella misura minima stabilita dalla legge in caso di violazioni non suscettibili di ricadere sulla determinazione del tributo (es. errori formali);

4) applicazione della sanzione in misura massima prevista dalla legge in caso di mancata esibizione o trasmissione di atti o documenti, di restituzione di questionari o di loro mancata, incompleta, infedele compilazione ed in genere per ogni inadempimento a fronte di richieste legittimamente formulate dall'Ente.

La diversificazione quanto all'entità della sanzione di cui ai precedenti punti 3) e 4) trova giustificazione nella circostanza che la misura punitiva di cui al punto 4) vuole costituire rafforzamento nel dovere di collaborazione imposto dalla legge ai cittadini.

Ritenuto di stabilire con riferimento al disposto di cui all'art.12 del D.Lgs. n. 472/97, che detta la disciplina del concorso di violazioni e della continuazione, rendendo obbligatoria l'applicazione di un'unica sanzione, di stabilire che:

1) se le disposizioni violate ovvero se le violazioni della medesima disposizione sono più di due, si applica la sanzione che dovrabbe infliggersi per la vilazione più grave aumentata del 50 per cento;

2) se le violazioni di cui sopra sono rilevanti ai fini di più tributi, si applica, quale sanzione cui riferire l'aumento, quella più grave aumentata del 15 per cento;

3) nel caso che le violazioni in parola riguardino periodi di imposta diversi, la sanzione base viene aumentata del 100 per cento;

Ritenuto inoltre, con riferimento alla recidività, prevista dal comma 3 dell'art. 7 del D.Lgs. 472/97, di fissare il criterio che in tale ipotesi la sanzione viene aumentata della metà;

Ritenuto infine, con riferimento al disposto del comma 4 dell'art. 7 del più volte citato D.Lgs. n. 472/97, che ammette la riduzione della sanzione fino alla metà del minimo edittale qualora ricorrano eccezionali circostanze che rendano manifesta la sproporzione tra l'entità del tributo cui la violazione si riferisce e la sanzione medesima, di stabilire che detta sproporzione ricorre allorchè l'ammontare della sanzione è superiore al doppio del tributo dovuto. In tal caso la sanzione viene ridotta a tale misura (doppio del tributo);

Dato atto che copia della presente proposta di atto deliberativo è stata inviata in data 13.05.1998 alla V Commissione Permanente - Problemi Finanziari;

Visto l'estratto del verbale della suddetta commissione, che pur facendo parte integrante e sostanziale del presente atto, viene trattenuto agli atti dell'ufficio;

Su proposta della Giunta;

Preso atto della relazione illustrativa dell'Assessore Ventilati;

Visto lo schema di proposta predisposto dal Responsabile del Procedimento, D.ssa Anna Russo;

Visto che, ai sensi dell'art. 53 della legge 8.6.90 n. 142, il Dirigente del Settore 2° Bruschi Dr. Mirko, in data 22.5.98, ha espresso parere favorevole sulla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto;

Visto che, ai sensi dell'art. 53 della legge 8.6.90 n. 142, il Dirigente del Settore 2° Economico Finanziario Bruschi Dr. Mirko, in data 22.5.98, ha espresso parere favorevole sulla regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto;

Elenco delle parti del documento:

[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ]

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