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Pareri che si allegano al presente atto, per formarne parte integrante.
Con voti favorevoli n. 12, astenuti n.5 consiglieri sigg.ri Bergamini, Zagnoli, Budri (Polo per Mirandola: Forza Italia - A.N. - CCD-Unione di Centro-Lista Pannella), Bozzoli, Brancolini (Insieme per Mirandola), nessun voto contrario, resi per alzata di mano, proclamati dal Presidente;
D E L I B E R A
- di approvare i seguenti criteri per la determinazione delle sanzioni amministrative in materia di tributi locali:
1) applicazione della sanzione nella misura superiore al minimo previsto dalla legge, in caso di omessa dichiarazione o denuncia;
2) applicazione della sanzione nella misura minima prevista dalla legge, in caso di presentazione di dichiarazione o denuncia infedele;
3) applicazione della sanzione nella misura minima stabilita dalla legge in caso di violazioni non suscettibili di ricadere sulla determinazione del tributo (es. errori formali);
4) applicazione della sanzione in misura massima prevista dalla legge in caso di mancata esibizione o trasmissione di atti o documenti, di restituzione di questionari o di loro mancata, incompleta, infedele compilazione ed in genere per ogni inadempimento a fronte di richieste legittimamente formulate dall'Ente;
5) nell'ipotesi di concorso di violazioni e continuazione di cui all'art. 12 del D.Lgs. n. 472/97, di stabilire quanto segue:
5.1 - se le disposizioni violate ovvero se le violazioni della medesima disposizione sono più di due, si applica la sanzione che dovrabbe infliggersi per la vilazione più grave aumentata del 50 per cento;
5.2 - se le violazioni di cui sopra sono rilevanti ai fini di più tributi, si applica, quale sanzione cui riferire l'aumento, quella più grave aumentata del 15 per cento;
5.3 - nel caso che le violazioni in parola riguardino periodi di imposta diversi, la sanzione base viene aumentata del 100 per cento;
6) nell'ipotesi di recidività prevista dal comma 3 dell'art. 7 del D.Lgs. n. 472/97, la sanzione viene aumentata della metà;
7) di stabilire che la sproporzione di cui all'art. 7, comma 4 del D.Lgs. n. 472/97 ricorre allorchè l'ammontare della sanzione è superiore al doppio del tributo dovuto; nel caso in specie la sanzione viene ridotta a tale misura (doppio del tributo).
8) di stabilire i seguenti criteri soggettivi legati alla situazione personale dell'autore della trasgressione:
8.1 - qualora la sanzione irrogata risulta non inferiore ad un terzo del reddito complessivo dichiarato ai fini IRPEF (riferito all'anno d'imposta precedente a quello della contestazione della violazione), diviso 12, la sanzione medesima viene ridotta, su richiesta documentata del contribuente, ai minimi edittali;
8.2 - compete comunque al Funzionario Responsabile, anche al di fuori della casistica di cui al punto 1, la valutazione di casi particolari di rilevante disagio socio-familiare, nel caso in specie la sanzione, su richiesta documentata del contribuente, viene irrogata nella misura ridotta ai minimi edittali; |