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SERVIZI COMUNALI  > TRIBUTI > Regolamento I.C.I.

REGOLAMENTI

Regolamento comunale per la disciplina dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.)

Regolamento per l'applicazione dell'accertamento con adesione per i tributi locali

Criteri per la determinazione delle sanzioni amministrative in materia di tributi locali

Regolamento per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione del relativo canone

Regolamento per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni

Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni

Regolamento per la disciplina dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.)

Elenco delle parti del documento:

[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ]

Indice degli articoli da 8 a 15:

  • Articolo 8 - Versamenti effettuati da un contitolare
  • Articolo 9 - Locali costituenti pertinenze
                    dell'abitazione principale
  • Articolo 10 - Immobili concessi in uso gratuito
                     a parenti in linea retta
  • Articolo 11 - Esenzioni
  • Articolo 12 - Obblighi del contribuente ed attività
                      di controllo
  • Articolo 13 - Attività di recupero
  • Articolo 14 - Incentivi per l'attività di controllo
  • Articolo 15 - Modalità di effettuazione dei versamenti
                      conseguenti ad accertamenti

Art. 8 - Versamenti effettuati da un contitolare
1.
I versamenti ICI si considerano regolarmente effettuati anche se operati da un contitolare per conto degli altri.
                                                                       
indice articoli

Art. 9 - Locali costituenti pertinenze dell'abitazione
             principale
1.
Agli effetti dell'applicazione delle agevolazioni in materia di imposta comunale sugli immobili, si considerano parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto. L'assimilazione opera a condizione che il proprietario o il titolare del diritto reale di godimento, anche se in quota parte, dell'abitazione nella quale abitualmente dimora sia proprietario o titolare del diritto reale di godimento, anche se in quota parte, della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione.

2. Ai fini di cui al comma 1, si intende per pertinenza il garage o posto auto (categoria catastale C/6 o C/7), anche se ubicati in diverso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l'abitazione principale, nel numero di 1 per ogni categoria catastale come sopra specificato.

3. Resta fermo che l'abitazione principale e le sue pertinenze continuano ad essere unità immobiliari distinte e separate, ad ogni altro effetto stabilito nel D.Lgs. n. 504/92, ivi compresa la determinazione, per ciascuna di esse, del proprio valore secondo i criteri previsti nel medesimo decreto. Resta, altresì, fermo che la detrazione spetta soltanto per l'abitazione principale.

4. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari.
                                                                       
indice articoli

Art. 10 - Immobili concessi in uso gratuito a parenti
                in linea retta
1.
Le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta fino al primo grado e che nelle stesse hanno stabilito la proprio residenza, sono equiparate alle abitazioni principali. I concedenti, intendendosi per tali i genitori o i figli devono avere la piena proprietà delle abitazioni. Per tali fattispecie viene applicata l'aliquota ridotta nonché la detrazione prevista per l'abitazione principale. La detrazione spetta in ragione della quota percentuale di possesso.

2. Il beneficio di cui sopra decorre dall'anno successivo a quello in cui si è verificata la condizione prevista al comma 1 e viene concesso previa comunicazione al Comune da presentare entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento.

3. Per le situazioni già in essere il beneficio decorre dal 1° gennaio 1999 e la comunicazione deve essere presentata entro il termine per la presentazione della dichiarazione ICI anno 1998.
                                                                       
indice articoli

Art. 11 - Esenzioni
1.
Sono esenti gli immobili concessi in uso gratuito, con regolare contratto registrato, alle scuole materne convenzionate con il Comune di Mirandola.

2. L'esenzione di cui al comma 1 opera esclusivamente per gli immobili adibiti a scuole.
                                                                       
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Art. 12 - Obblighi del contribuente ed attività di controllo
1.
Si rinvia alle disposizioni contenute negli artt. 10 e 11 del D.Lgs. n. 504/1992 e successive modificazioni ed integrazioni.
                                                                       
indice articoli

Art. 13 - Attività di recupero
1.
Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per imposta, sanzione ed interessi non supera L. 20.000.
                                                                       
indice articoli

Art. 14 - Incentivi per l'attività di controllo
1.
Per incentivare l'attività di controllo, una quota delle somme effettivamente accertate, a seguito della emissione di avvisi di liquidazione ed accertamento ICI, viene destinata alla costituzione di un fondo da ripartire annualmente tra il personale del Servizio Tributi che ha partecipato a tale attività.
                                                                       
indice articoli

Art. 15 - Modalità di effettuazione dei versamenti conseguenti ad accertamenti
1.
I versamenti conseguenti ad accertamenti emessi dal Comune saranno effettuati dal contribuente nel seguente modo:
- su apposito conto corrente postale intestato al Comune;
- direttamente presso la Tesoreria comunale.

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