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SERVIZI COMUNALI  > TRIBUTI > Regolamento I.C.I.

REGOLAMENTI

Regolamento comunale per la disciplina dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.)

Regolamento per l'applicazione dell'accertamento con adesione per i tributi locali

Criteri per la determinazione delle sanzioni amministrative in materia di tributi locali

Regolamento per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione del relativo canone

Regolamento per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni

Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni

Regolamento per la disciplina dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.)

Elenco delle parti del documento:

[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ]

Indice degli articoli da 16 a 17:

Art. 16 - Differimento dei versamenti
1.
Nel caso di decesso avvenuto nel 1° semestre dell'anno gli eredi possono effettuare il versamento in acconto dell'imposta relativa agli immobili ereditati, entro il termine di versamento previsto per il saldo d'imposta.

Nel caso di decesso avvenuto nel 2° semestre dell'anno gli eredi possono effettuare il versamento a saldo dell'imposta relativa agli immobili ereditati, entro il termine previsto per l'acconto d'imposta relativo all'anno successivo.

2. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento dell'imposta possono essere sospesi e differiti per tutti o per categorie di soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, per cui sia stata avanzata specifica richiesta.

3. Qualora l'importo risultante dall'avviso di accertamento e/o liquidazione, o anche cumulativamente da più avvisi risulti superiore a L. 5.000.000, il contribuente, previa comunicazione al Servizio Tributi, può effettuare il versamento delle somme dovute nei sei mesi successivi la scadenza dei termini indicati negli avvisi stessi.

Il pagamento differito comporta l'applicazione degli interessi legali sulle somme versate oltre il termine di scadenza ordinaria e per il periodo di effettivo differimento.

4. Qualora il reddito complessivo lordo del soggetto passivo non superi L. 20.000.000 annui e nel caso in cui l'importo dell'avviso di accertamento e/o liquidazione o degli avvisi emessi cumulativamente risulti superiore a L. 1.000.000, il contribuente, previa comunicazione al Servizio Tributi con allegata la copia dell'ultima dichiarazione dei redditi, può effettuare il versamento delle somme dovute nei sei mesi successivi la scadenza dei termini indicati negli avvisi stessi.

Il pagamento differito comporta l'applicazione degli interessi legali sulle somme versate oltre il termine di scadenza ordinaria e per il periodo di effettivo differimento.
                                                                       
indice articoli

Art. 17 - Entrata in vigore del regolamento
1.
Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 1999.

Elenco delle parti del documento:

[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ]

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