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SERVIZI COMUNALI  > TRIBUTI > Regolamento I.C.I.

REGOLAMENTI

Regolamento comunale per la disciplina dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.)

Regolamento per l'applicazione dell'accertamento con adesione per i tributi locali

Criteri per la determinazione delle sanzioni amministrative in materia di tributi locali

Regolamento per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione del relativo canone

Regolamento per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni

Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni

Regolamento per la disciplina dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.)

Il seguente modello è un fac-simile dell'originale; quest'ultimo,
accettato dagli uffici competenti, è disponibile sia in formato
WORD (file.doc) che PDF (file.pdf):

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Elenco delle parti del documento:

[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ]

Indice degli articoli da 1 a 7:

  • Articolo 1 - Oggetto
  • Articolo 2 - Immobili utilizzati dagli enti non
                    commerciali
  • Articolo 3 - Determinazione dei valori venali per
                    le aree fabbricabili
  • Articolo 4 - Aree fabbricabili – Pertinenze di
                    fabbricati esistenti
  • Articolo 5 - Aree fabbricabili – Ampliamenti di
                    fabbricati esistenti
  • Articolo 6 - Aree fabbricabili – Ristrutturazioni
                    di fabbricati
  • Articolo 7 - Aree fabbricabili – Lotto minimo

Art. 1 - Oggetto
1.
Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dagli articoli 52 e 59 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446 e nel rispetto dei principi fissati dal comma 1 dell'art. 52 del medesimo decreto, detta norme antielusive, semplificative e di equità fiscale in materia di ICI. Disciplina, altresì, le procedure in materia di riscossione.

2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni contenute nel D.Lgs. del 30 dicembre 1992 n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni.
                                                                  
indice articoli

Art. 2  - Immobili utilizzati dagli enti non commerciali
1.
L'esenzione prevista dall'art. 7, comma 1, lettera i) del D.Lgs. n. 504/92, compete esclusivamente per i fabbricati utilizzati e posseduti, a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento o in qualità di locatario finanziario, dagli enti non commerciali.

2. L'esenzione compete infine per i fabbricati posseduti a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento o in qualità di locatario finanziario, concessi in uso gratuito con regolare contratto registrato ai soggetti di cui all'art. 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. n. 917/1986, e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'art. 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222.
                                                                  
indice articoli

Art. 3 - Determinazione dei valori venali per
              le aree fabbricabili
1.
Entro il 31 marzo di ogni anno la Giunta comunale delibera per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili.

2. Qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato, non si farà luogo ad accertamento di maggiore imposta.
                                                                 
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Art. 4 - Aree fabbricabili – Pertinenze di fabbricati
              esistenti.
1.
A seguito di edificazione su un lotto, qualora risulti potenzialità edificatoria residua, la stessa non sarà soggetta ad ICI se catastalmente classificata come pertinenza del fabbricato costruito.

2. La pertinenza sarà soggetta ad ICI dalla data del rilascio di nuova concessione edilizia.

3. Per la valutazione della stessa il contribuente seguirà i criteri determinati dalla Giunta con le modalità di cui all'art. 3.
                                                                 
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Art. 5 - Aree fabbricabili – Ampliamenti di fabbricati
              esistenti.
1.
Ampliamenti e/o sopraelevazioni di fabbricati esistenti sono soggetti ad ICI dalla data del rilascio della concessione edilizia per la realizzazione dell'ampliamento.

2. Per la valutazione dell'area fabbricabile il contribuente seguirà i criteri determinati dalla Giunta con le modalità di cui all'art. 3.
                                                                  
indice articoli

Art. 6 - Aree fabbricabili – Ristrutturazioni di fabbricati.
1.
Qualora si provveda alla ristrutturazione di un fabbricato, la base imponibile ICI sarà costituita dal valore dell'area fabbricabile dalla data di inizio lavori alla data di ultimazione degli stessi.

2. Per la valutazione dell'area fabbricabile il contribuente considererà l'indice di edificabilità pari a 1, applicato alla superficie del fabbricato in ristrutturazione ed i parametri determinati dalla Giunta con le modalità di cui all'art. 3.
                                                                  
indice articoli

Art. 7 - Aree fabbricabili – Lotto minimo.

1. Qualora un lotto non edificato risulti di superficie inferiore ai minimi previsti per l'edificazione dalle norme di attuazione del Piano Regolatore vigente, la valutazione dell'area fabbricabile viene ridotta del 40 per cento.

2. Nel caso in cui lo stesso lotto sia oggetto di edificazione, dalla data del rilascio della concessione edilizia non verrà più applicata la riduzione, ma la valutazione dell'area fabbricabile seguirà i normali criteri determinati dalla Giunta con le modalità di cui all'art 3.

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