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Art. 1 - Oggetto 2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni contenute nel D.Lgs. del 30 dicembre 1992 n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni. Art. 2 - Immobili utilizzati dagli enti non commerciali 2. L'esenzione compete infine per i fabbricati posseduti a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento o in qualità di locatario finanziario, concessi in uso gratuito con regolare contratto registrato ai soggetti di cui all'art. 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. n. 917/1986, e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'art. 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222. Art. 3 - Determinazione dei valori venali per 2. Qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato, non si farà luogo ad accertamento di maggiore imposta. Art. 4 - Aree fabbricabili – Pertinenze di fabbricati 2. La pertinenza sarà soggetta ad ICI dalla data del rilascio di nuova concessione edilizia. 3. Per la valutazione della stessa il contribuente seguirà i criteri determinati dalla Giunta con le modalità di cui all'art. 3. Art. 5 - Aree fabbricabili – Ampliamenti di fabbricati 2. Per la valutazione dell'area fabbricabile il contribuente seguirà i criteri determinati dalla Giunta con le modalità di cui all'art. 3. Art. 6 - Aree fabbricabili – Ristrutturazioni di fabbricati. 2. Per la valutazione dell'area fabbricabile il contribuente considererà l'indice di edificabilità pari a 1, applicato alla superficie del fabbricato in ristrutturazione ed i parametri determinati dalla Giunta con le modalità di cui all'art. 3. Art. 7 - Aree fabbricabili – Lotto minimo. 1. Qualora un lotto non edificato risulti di superficie inferiore ai minimi previsti per l'edificazione dalle norme di attuazione del Piano Regolatore vigente, la valutazione dell'area fabbricabile viene ridotta del 40 per cento. 2. Nel caso in cui lo stesso lotto sia oggetto di edificazione, dalla data del rilascio della concessione edilizia non verrà più applicata la riduzione, ma la valutazione dell'area fabbricabile seguirà i normali criteri determinati dalla Giunta con le modalità di cui all'art 3. |
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