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SERVIZI COMUNALI  > TRIBUTI > REGOLAMENTO COMUNALE PER APPLICAZIONE IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' > Capo II - Impianti per la pubblicità e per le affissioni

SOMMARIO

CAPO I - Disposizioni generali

CAPO II - Impianti per la pubblicità e per le affissioni

CAPO III - Imposta comunale sulla pubblicità

CAPO IV - Diritti sulle pubbliche affissioni

CAPO V - Disposizioni comuni

CAPO VI - Disposizioni finali e transitorie

Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle
pubbliche affissioni

CAPO II - IMPIANTI PER LA PUBBLICITA' E PER LE AFFISSIONI

Articoli: [ da 4 a 7 ] [ da 8 a 10 ] [ da 11 a 15 ]

Indice degli articoli da 4 a 7:

  • Articolo 4 - Tipologia degli impianti pubblicitari e delle
                    affissioni
  • Articolo 5 - Quantità degli impianti pubblicitari e delle
                    pubbliche affissioni
  • Articolo 6 - Ripartizione degli impianti per le pubbliche
                    affissioni
  • Articolo 7 - Piano generale degli impianti

ART. 4 - Tipologia degli impianti pubblicitari e delle affissioni
1.
Le tipologie degli impianti pubblicitari che possono essere installati nel territorio comunale di Mirandola, sono indicate e descritte nel "Regolamento per l'arredo urbano" approvato con atto di C.C. n. 551 del 10.11.1977 e successive varianti, che disciplina l'installazione, la modifica, rinnovo di insegne, targhe, pannelli pubblicitari e cartelli.

2. E' fatta salva la competenza del Comune di Mirandola di definire o approvare le caratteristiche tecniche e strutturali degli impianti pubblicitari e delle affissioni in relazione alla loro ubicazione, alle norme del Codice della Strada nonchè ad ogni altro vincolo di natura ambientale o per esigenze di pubblico interesse.
                                                                   
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ART. 5 - Quantità degli impianti pubblicitari e delle
               pubbliche affissioni
1.
La superficie complessiva degli impianti destinati costantemente alle pubbliche affissioni con riferimento alla popolazione di 21.516 unità registrate al 31.12.1993, non deve essere inferiore a mq 258 pari a mq 12 per ogni mille abitanti, pari a n. 368 fogli del formato 70 x 100.

2. La superficie indicata al comma 1 deve essere annualmente adeguata in rapporto alla variazione del numero degli abitanti.

3. La quantità e la distribuzione nel territorio delle insegne è determinata dalle richieste avanzate dagli interessati, singoli od associati, nonchè dalla distribuzione territoriale degli esercizi, delle licenze e delle attività economiche in genere, fatto salvo quanto previsto dal vigente Regolamento di arredo urbano e dal Nuovo Codice della Strada.
                                                                      
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ART. 6 - Ripartizione degli impianti per le pubbliche affissioni
1.
La superficie complessiva degli impianti per le pubbliche affissioni è destinata per il 40 per cento alle affissioni di natura istituzionale, sociale o comunque prive di rilevanza economica e per il 60 per cento alle affissioni di natura commerciale.
                                                                      
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ART. 7 - Piano generale degli impianti
1.
Il piano generale degli impianti pubblicitari è approvato dal Consiglio comunale entro tre anni dall'entrata in vigore del presente Regolamento, sentito il parere delle Commissioni consiliari competenti.

2. Entro il medesimo termine, l'attuale collocazione e distribuzione nel territorio comunale degli impianti pubblicitari, potrà essere rivista ed adeguata a seguito di nuove sopravvenute esigenze di pubblico interesse o di richieste avanzate da privati, dopo opportuna valutazione dei Settori comunali interessati.

3. Il piano deve prevedere la distribuzione degli impianti su tutto il territorio comunale con riguardo alle esigenze di carattere sociale, alla concentrazione demografica ed economica, nonchè alla tutela ambientale, paesaggistica, della circolazione e del traffico.

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