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SERVIZI COMUNALI  > TRIBUTI > REGOLAMENTO COMUNALE PER APPLICAZIONE IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' > Capo III - Imposta comunale sulla pubblicità

SOMMARIO

CAPO I - Disposizioni generali

CAPO II - Impianti per la pubblicità e per le affissioni

CAPO III - Imposta comunale sulla pubblicità

CAPO IV - Diritti sulle pubbliche affissioni

CAPO V - Disposizioni comuni

CAPO VI - Disposizioni finali e transitorie

Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle
pubbliche affissioni

CAPO III - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'

Articoli: [ da 16 a 19 ] [ da 20 a 22 ]
          [
da 23 a 28 ] [ da 29 a 30 ]

Indice degli articoli da 16 a 19:

ART.16 - Oggetto
1.
L'imposta sulla pubblicità si applica alla diffusione di messaggi pubblicitari, attraverso forme di comunicazione visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, effettuate in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile.

2. Ai fini dell'imposizione si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.
                                                                     
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ART. 17 - Soggetto passivo
1.
E' tenuto al pagamento dell'imposta sulla pubblicità colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso.

2. E' solidamente obbligato al pagamento dell'imposta colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità. 
                                                                      
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ART. 18 - Modalità di applicazione dell'imposta
1.
L'imposta si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica nella quale è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.

2. Le superfici inferiori a un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato; non si applica l'imposta per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

3. Costituiscono separati ed autonomi mezzi pubblicitari le insegne, le frecce segnaletiche e gli altri mezzi similari riguardanti diversi soggetti, collocati su un unico mezzo di supporto.

4. Per i mezzi pubblicitari polifacciali l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.

5. Per i mezzi pubblicitari bifacciali le due superfici vanno considerate separatamente, con arrotondamento quindi per ciascuna di esse.

6. Per i mezzi di dimensione volumetrica l'imposta è calcolata sulla base della superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.

7. E' considerato unico mezzo pubblicitario di cui all'art. 1 comma 5 del D.Lgs. 507/93 e, come tale, da assoggettare all'imposta in base alla superficie della minima figura piana geometrica che la comprende, anche l'iscrizione pubblicitaria costituita da separate lettere applicate a notevole distanza le une dalle altre, oppure costituita da più moduli componibili.

8. I festoni di bandierine e simili nonchè i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.
                                                                      
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ART. 19 - Tariffe
1.
Le tariffe dell'imposta sulla pubblicità sono applicate nella misura stabilita dalla legge e con deliberazione comunale.

2. Le maggiorazioni d'imposta a qualunque titolo previste sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base; le riduzioni non sono cumulabili.

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