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Note all'art. 3
Il testo dell'art. 8 del D.P.R. 10/9/1982 n. 915 è il seguente:
Art. 8 (Competenze dei Comuni) - I Comuni applicano le attività di smalti-mento dei rifiuti urbani direttamente o mediante aziende municipalizzate ovvero mediante concessioni a enti o imprese specializzate, autorizzate ai sensi del'art. 6, lettera d). Per la disciplina dei servizi dei rifiuti urbani i comuni adottano appositi regolamenti che devono, in particolare, stabilire:
a. le norme per la determinazione dei perimetri entro i quali è istituito il servizio di raccolta dei rifiuti urbani di cui ai punti 1) e 2) del secondo comma dell'art. 2 e delle modalità della raccolta stessa, nonchè per la determinazione del perimetro entro il quale è istituito il servizio di spazzamento dei rifiuti di cui al punto 3) del secondo comma dell'art. 2;
b. le norme per assicurare le tutela igienico - sanitaria in tutte le fasi dello smaltimento dei rifiuti, anche per quelli prodotti in aree non comprese nei perimetri di cui al punto a);
c. le norme atte a favorire, fin dal conferimento, il recupero di materiali da destinare al riciclo o alla produzione di energia;
d. le norme atte a garantire, ove necessario fin dal conferimento, un distinto ed adeguato smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi o, comunque, pericolosi sotto il profilo igienico - sanitario.Ciascun comune è tenuto a fornire alla regione tutte le informazioni da esso disponibili sullo smaltimento dei rifiuti nel proprio territorio ai fini del rilevamento statistico di cui alla lettera e) del precedente art. 6."
Decreto Legislativo 15/11/1993 n. 507 ( art. 58 e seguenti) e successiva modifica di cui all'art. 39 della Legge 22/2/1994 n. 146 (Legge Comunitaria 1993 ). |