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SERVIZI COMUNALI  > TRIBUTI > REGOLAMENTO TASSA PER LO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI > Appendice

SOMMARIO

CAPO I - Norme generali

CAPO II - Criteri di determinazione delle tariffe unitarie e relativi meccanismi di quantificazione

CAPO III - Classificazione delle categorie di locali ed aree con omogenea potenzialità di produzione

CAPO IV - Tassabilità e modalità di diversificata tassazione di locali ed aree assoggettati a tassa

CAPO V - Agevolazioni speciali

CAPO VI - Disciplina della tassa giornaliera di smaltimento

CAPO VII - Procedure e sanzioni

CAPO VIII - Contenzioso - Norme Transitorie e finali

Appendice

Regolamento per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni

APPENDICE

Note all'art. 3

Il testo dell'art. 8 del D.P.R. 10/9/1982 n. 915 è il seguente:

Art. 8 (Competenze dei Comuni) - I Comuni applicano le attività di smalti-mento dei rifiuti urbani direttamente o mediante aziende municipalizzate ovvero mediante concessioni a enti o imprese specializzate, autorizzate ai sensi del'art. 6, lettera d).
Per la disciplina dei servizi dei rifiuti urbani i comuni adottano appositi regolamenti che devono, in particolare, stabilire:

a. le norme per la determinazione dei perimetri entro i quali è istituito il servizio di raccolta dei rifiuti urbani di cui ai punti 1) e 2) del secondo comma dell'art. 2 e delle modalità della raccolta stessa, nonchè per la determinazione del perimetro entro il quale è istituito il servizio di spazzamento dei rifiuti di cui al punto 3) del secondo comma dell'art. 2;

b. le norme per assicurare le tutela igienico - sanitaria in tutte le fasi dello smaltimento dei rifiuti, anche per quelli prodotti in aree non comprese nei perimetri di cui al punto a);

c. le norme atte a favorire, fin dal conferimento, il recupero di materiali da destinare al riciclo o alla produzione di energia;

d. le norme atte a garantire, ove necessario fin dal conferimento, un distinto ed adeguato smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi o, comunque, pericolosi sotto il profilo igienico - sanitario.Ciascun comune è tenuto a fornire alla regione tutte le informazioni da esso disponibili sullo smaltimento dei rifiuti nel proprio territorio ai fini del rilevamento statistico di cui alla lettera e) del precedente art. 6."

Decreto Legislativo 15/11/1993 n. 507 ( art. 58 e seguenti) e successiva modifica di cui all'art. 39 della Legge 22/2/1994 n. 146 (Legge Comunitaria 1993 ).

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