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ART. 1 - Istituzione della tassa annuale 1. Per i servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani interni e dei rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani svolti in regime di privativa nell'ambito del territorio comunale, è istituita apposita tassa annuale in base a tariffa denominata "Tassa per lo smaltimento dei rifiuti urbani interni" disciplinata dal Decreto Legislativo 15 novembre 1993 n. 507 e successive modifiche ed integrazioni e secondo le disposizioni del presente regolamento. indice articoli
ART. 2 - Oggetto e campo di applicazione del Regolamento 1. Il presente Regolamento integra la disciplina legislativa della tassa secondo i criteri fissati dalla legge dettando le disposizioni per l'applicazione del tributo ed in particolare:
a. la definizione dei criteri e dei meccanismi di determinazione delle relative tariffe e delle modalità di applicazione del tributo;
b. la classificazione delle categorie e delle eventuali sottocategorie di locali ed aree con omogenea potenzialità di rifiuti e tassabili con la medesima misura tariffaria;
c. l'esercizio delle scelte lasciate alla discrezionalità dell'Ente impositore con particolare riferimento alla graduazione delle tariffe ridotte per particolari condizioni di uso ed alla individuazione delle fattispecie agevolative. indice articoli
ART. 3 - Servizio di smaltimento dei rifiuti urbani
1. Il servizio di smaltimento dei rifiuti urbani è disciplinato dall'appo sito Regolamento adottato ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 10/9/1982 n. 915 e in conformità all'art. 59 del D. Lgs. 507/1993. Ad esso si fa riferimento per tutti gli aspetti che rilevano ai fini dell'applicazione della tassa (zona servita, distanza o capacità dei contenitori, frequenza della raccolta, ecc.). indice articoli
ART.4 - Presupposti, soggetti passivi e soggetti responsabili della tassa 1. L'individuazione dei presupposti che determinano l'applicazione della tassa così come quella dei soggetti passivi e dei soggetti responsabili della tassa stessa è effettuato dalla legge cui si fa quindi rinvio.
2. Il Comune, quale ente impositore, non è soggetto passivo del tributo per i locali e le aree adibite ad uffici e servizi comunali.
3. Per i locali di uso abitativo, affittati con mobilio, la tassa è dovuta dal proprietario o conduttore dei locali o dal gestore dell'attività di affittacamere, quando trattasi di affitto saltuario od occasionale o comunque per un periodo inferiore all'anno.
4. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, qualora una parte dell'superficie sia utilizzata per lo svolgimento di una attività economica o professionale, in relazione alla superficie a tal fine utilizzata, si applica la tariffa vigente per l'attività stessa.
5. La tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione di parti comuni in via esclusiva indice articoli
ART. 5 - Gettito complessivo della tassa annuale 1. Il gettito complessivo presunto della tassa viene determinato secondo i principi stabiliti dall'art. 61 del D. Lgs 15/11/1993 n. 507, in misura pari ad un'aliquota del costo di esercizio di cui al comma 2 del medesimo art.61 da stabilirsi ogni anno con deliberazione del Consiglio Comunale; ai fini della determinazione del costo di esercizio è dedotto, dal costo complessivo dei servizi di nettezza urbana gestiti in regime di privativa comunale, un importo del 5 per cento a titolo di costo di spazzamento dei rifiuti solidi urbani di cui all'art. 2, terzo comma, numero 3), del D.P.R. 10.09.1982 n. 915;
2. Col medesimo atto deliberativo sono motivate le scelte relative al grado di copertura del costo del servizio attraverso il gettito della tassa e quantificate le eventuali deduzioni derivanti dai proventi di attività di recupero di materiali e/o energia.
3. Con delibera di Giunta sono approvate le tariffe unitarie per unità di superficie relative ai locali ed aree assoggettati alla tassa. |