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ART. 13 - Classi di contribuenti 1. Ai sensi del comma 2 dell'art. 79 del d.lg. 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni e sulla base dei criteri quantitativi e qualitativi di cui all'art.65, nonchè sulla base delle articolazioni delle categorie previste dall'art. 68 del decreto sopra citato si determinano le sottindicate classi di contribuenza. Classificazione dei locali e delle aree tassabili
I locali e le aree sono classificati come segue:
CLASSE I Locali delle abitazioni private.
CLASSE II Locali di vendita di beni direttamente consumabili sul luogo di commercializzazione: bar, chiosco, pasticceria, pizzeria, ristorante, trattoria, osteria, self service, birreria, mensa e gelateria.
CLASSE III Locali di vendita di beni che producono una media quantità di rifiuti: alimentari misti, pane e pasta, salumi, formaggi, macelleria, drogheria, supermercato.
CLASSE IV Locali di vendita di beni alimentari che producono un'alta quantità di rifiuti: pescheria, ortofrutta, fiori e piante, rosticceria.
CLASSE V Locali dei musei, archivi, biblioteche, delle associazioni o istituzioni culturali, politiche, religiose, di volontariato e sportive, locali degli enti pubblici non economici, locali delle scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado, circoli ricreativi, centri sportivi, palestre, sale teatrali e cinematografiche, sale giochi, discoteche, magazzini e depositi di stoccaggio autonomi.
CLASSE VI Locali delle caserme, stazioni, carceri, case di cura, di riposo e di assistenza; locali dei collegi, dei convitti anche degli istituti religiosi, alberghi, hotel, pensioni, bagni pubblici.
CLASSE VII Locali d'attività di tipo scientifico sanitario, cura della persona: laboratorio analisi, studio dentistico, studio medico, sauna, laboratorio estetico, studio veterinario.
CLASSE VIII Locali d'attività di tipo tecnico commerciale: banche, assicurazioni, studi tecnici professionali, uffici privati e pubblici, agenzie finanziarie, agenzie di viaggio, agenzie ippiche, ricevitorie del totocalcio, totip, lotto.
CLASSE IX Locali di vendita al dettaglio di beni durevoli: antiquario, armi e munizioni, casalinghi, colori e vernici, gomma plastica, foto-ottica, valigeria, autoaccessori, arredamento, lampadari, articoli sportivi, cicli e moto, elettrodomestici, biancheria, merceria, calzature, abbigliamento, tessuti e scampoli, ferramenta, giocattoli, gioielleria, cartoleria , libreria, edicola, farmacia, profumeria, sanitari, erboristeria, tabacchi, piccoli animali, simili.
CLASSE X Locali d'esposizione, sala mostra, autosalone, autoconcessionaria, autorimesse, ricovero automezzi, locali di vendita all'ingrosso.
CLASSE XI Locali artigianali di produzione di beni e di servizi direttamente commerciati al pubblico o nei punti vendita con media produzione di rifiuti: antiquario, parrucchiere, barbiere, ciabattino, sarto, pronto moda, fotografo, imbianchino, decoratore, elettricista, idraulico, tapezziere, tipografo, lavanderia, locali d'attività ed aziende non previsti alla classe XII.
CLASSE XII Locali artigianali di produzione di beni e servizi direttamente commerciati al pubblico con alta produzione di rifiuti: autofficina, elettrauto, carrozziere, fabbro, falegname,gommista, simili.
CLASSE XIII Locali delle attività industriali.
CLASSE XIV Distributori di carburante, campeggi, parcheggi ed altre aree esterne simili.
2. Per le aree scoperte a qualsiasi uso adibite e per quelle che costituisco no pertinenza od accessorio dei locali ed aree assoggettabili a tassa si applica la stessa tariffa prevista per i locali adibiti ad analoghi usi e destinazioni, fatte salve eventuali riduzioni di superficie e tariffarie previste dalla legge e dal presente Regolamento.
3. Per i locali ed aree eventualmente adibiti ad usi diversi da quelli sopra classificati, si applicano le tariffe relative alle voci più rispondenti agli usi per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti solidi urbani. |