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ART. 14 - Tassabilità e non tassabilità di locali ed aree 1. Sono assoggettati alla tassa i locali e le aree a qualsiasi uso adibite fatte salve le esclusioni di legge e quelle di qui ai successivi commi.
2. Non sono assoggettati alla tassa, a norma dell'art. 62 del D.Lgs. 507/93, i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per loro caratteristiche e/o destinazioni o per obiettive condizioni di non utilizzo nel corso dell'anno, quali:
a. centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione ), silos e simili ove non si ha, di regola, presenza umana;
b. ripostigli, stenditoi, legnaie, cantine, soffitte e simili limitatamente alla parte di tali locali con altezza non superiore a m. 1,50;
c. le parti comuni del condominio di cui ai numeri 1 e 3 dell'art. 1117 del codice civile, ad eccezione delle aree cortilizie per le parti adibite a giardino o a parco;
d. balconi e terrazze scoperte;
e. la parte degli impianti sportivi riservata, di norma, ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali;
f. unità immobiliari prive di mobili e suppellettili e/o di utenze (gas, acqua, luce )
g. fabbricati danneggiati, non agili, in ristrutturazione purchè tale circostanza sia confermata da idonea documentazionem fermo restando che il beneficio della non tassabilità è limitato al periodo di effettiva mancata occupazione dell'alloggio o dell'immobile;
h. locali e fabbricati di servizio nei fondi rustici;
i. cavedi di sola areazione, chiostrine, corti interne sottratte all'uso abituale dei detentori dell'edificio e/o degli utenti delle attività che in esse si svolgono;
j. porticati, chiostri, passaggi coperti adibiti al transito ed al deambulazione appartenenti a collegi convitti comunità civili e religiose;
k. edifici o loro parti adibiti a qualsiasi culto nonchè i locali strettamente connessi all'attività del culto (cori,cantorie, sacrestie, narteci e simili ).
2. Per eventuali situazioni non contemplate nel precedente comma si utilizzano criteri di analogia.
3. Fermo restando quanto disposto dal successivo art.15, nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove, per caratteristiche strutturali e per destinazione, si formino, di regola, rifiuti speciali non assimilati a rifiuti urbani, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti. La non tassabilità delle superfici ove si formano rifiuti speciali, tossici o nocivi viene accertata in esito alle procedure previste dalle norme e dal regolamento dei ser vizi di smaltimento dei rifiuti. |