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ART. 17 - Agevolazioni speciali 1. In applicazione dell'art. 67 del D. Lgs. 15/11/1993 n. 507 sono stabilite le seguenti agevolazioni:
a. esenzione totale limitatamente alle abitazioni occupate da persone assistite in modo permanente dal Comune o in disagiate condizioni socio - economiche attestate dal Settore Sanità - Servizi Sociali;
b. esenzione totale per locali ed aree delle associazioni che perseguono finalità di alto rilievo sociale o storico - culturale e per le quali il Comune si assume interamente le spese di gestione.
c. Ai sensi dell'art. 67 comma 1 del D.Lgs. n.507/1993 è stabilita una riduzione tariffaria pari al 65% a favore delle scuole pubbliche e privatedi ogni ordine e grado.
2. L'esenzione o la riduzione è concessa su domanda dell'interessato ed a condizione che questi dimostri di averne diritto. Il Comune può in qualsiasi tempo, eseguire gli opportuni accertamenti al fine di verificare l'effettiva sussistenza delle condizioni richieste per le esenzioni o le riduzioni. L'agevolazione, una volta concessa, compete anche per gli anni successivi, senza bisogno di nuova domanda, fino a che persistono le condizioni richieste. Allorchè queste vengono a cessare , la tassa decorrerà dal primo giorno del bimestre solare successivo a quelle in cui sono venute meno le condizioni per l'agevolazione, su denuncia dell'interessato e/o verifica d'ufficio. In caso di accertamento d'ufficio per omissione della predetta denuncia, saranno applicate le sanzioni di cui all'art. 76 del Decreto Legislativo n. 507/1993.
3. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono iscritte in Bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa relativa all'esercizio cui si riferisce l'iscrizione predetta. indice articoli
ART. 18 - Riduzioni tariffarie per attività produttive, commerciali e di servizi 1. Su motivata istanza dei titolari delle attività, sono concesse le seguenti riduzioni percentuali della tariffa unitaria relativa alla classe di contribuenza cui appartiene l'attività assoggettata alla tassa:
a. nel caso in cui siano documentate spese annue o rapportabili a base annua non inferiori al 20% della tassa dovuta in base all'applicazione della tariffa ordinaria, per interventi comportanti una diminuzione del rifiuto conferito al pubblico servizio di entità tale da comportare una riduzione del coefficiente di produttività specifica proprio della singola attività in misura almeno pari al 25% di quello assegnato alla classe di appartenenza, o un'analoga diminuzione del volume specifico del rifiuti conferito, è accordata una riduzione della relativa tariffa unitaria pari al 20%;
b. a favore delle attività che diano luogo ad una produzione di rifiuti per composizione merceologica possibili di recupero e per i quali il soggetto gestore del pubblico servizio abbia attivato nuove forme di recupero, anche senza utili diretti, in grado di sottrarli al conferimento agli impianti di smaltimento definitivo ordinariamente utilizzati, a condizione che il titolare dell'attività dimostri di aver dato luogo ad interventi organizzativi atti a selezionare e/o separare integralmente la frazione recuperabile e che sia dimostrabile l'incidenza di quest' ultima per almeno il 40% della produzione ponderale complessiva, è accordata una riduzione della tariffa unitaria pari al 10%;
c. nel caso in cui il produttore di rifiuti possa dimostrare di provvedere autonomamante, nel rispetto di vigenti disposizioni normative, al conferimento di frazioni merceologiche a soggetti abilitati diversi dal gestore del pubblico servizio, a condizione che sia dimostrabile l'incidenza di queste ultime per almeno il 50% della produzione ponderale complessiva, è accordata una riduzione della relativa tariffa unitaria pari al 30%.
2. Nell'ipotesi di contestuale soddisfacimento dei requisiti e delle condizioni di cui alle lettere a), b) e c) la riduzione tariffaria assentita può essere aumentata, previa adeguata istruttoria sulla documentazione prodotta, fino a un massimo del 50% dell'entità della relativa tariffa unitaria.
3. Ai fini dell'ammissibilità delle agevolazioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, la produzione ponderale complessiva può essere quantificata induttivamente, moltiplicando la superficie ruolo per il coefficiente di produttività specifico attribuito alla classe di contribuenza in cui risulta inserita l'attività di che trattasi. |