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ART. 19 - Tassa giornaliera di smaltimento 1. Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni o equiparati prodotti dagli utenti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche , di uso pubblico, o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, è istituita la tassa di smaltimento da applicare in base a tariffa giornaliera, ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs.15 novembre 1993 n. 507. Per temporaneo si intende l'uso inferiore a 183 giorni di un anno solare, anche se ricorrente.
2. La tariffa per metro quadrato di superficie occupata è determinata in base a quella rapportata a giorni, della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti urbani interni attribuita alla categoria contenente voci corri spondenti di uso (o assimilabile per attitudine a produrre rifiuti) maggiorata del 50 %, senza alcuna riduzione nel caso di occupazione di aree.
3. L'obbligo della denuncia dell'uso temporaneo si intende assolto con il pagamento della tassa giornaliera, da effettuare contestualmente alla tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, all'atto dell'occupazione e con il medesimo modello di versamento in conto corrente postale di cui all'art. 50 del D. Lgs. 15 novembre 1993 n. 507.Per le occupazioni che non comportano il pagamento della TOPAS la tassa giornaliera di smaltimento può essere versata direttamente al competente ufficio comunale, senza compilazione del suddetto modulo.
4. In caso di occupazione abusiva la tassa dovuta è recuperata unitamente alla sanzione, interessi ed accessori. Per l'accertamento, il contenzioso e le sanzioni si applicano le norme previste per la tassa annuale per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, in quanto compatibili.
5. Il servizio erogato dietro corresponsione della tassa giornaliera riguarda esclusivamente l'asporto e lo smaltimento dei rifiuti formati all'interno dei locali ed aree oggetto di occupazione temporanea, fermo restando gli oneri straordinari previsti per le manifestazioni pubbliche dal vigente Regolamento dei Servizi di smaltimento dei rifiuti urbani.
6. Si considerano produttive di rifiuti ai fini della tassa disciplinata dal presente articolo le occupazioni realizzate nell'ambito di manifestazioni che comportino notevole afflusso di pubblico (politiche, culturali, sportive, folcloristiche, sagre, fiere, circhi e simili ) nonchè quelle poste in opera per l'esercizio di una attività commerciale in forma ambulante non ricorrente. |