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ART. 20 - Denuncie di occupazione o detenzione, di variazione e di cessazione 1. I soggetti indicati nell'art. 63 del D. Lgs. 507/1993 sono tenuti a presentare entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione e detenzione, denuncia unica dei locali ed aree tassabili siti nel territorio del Comune, nelle forme previsti dall' art. 70 del citato decreto legislativo.
2. L'obbligazione tributaria decorre dal 1° giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza.
3. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivim qualora le condizioni di tassabilità siano rimaste invariate. In caso contrariol'utente è tenuto a denunciare nelle medesime forme ed entro lo stesso termine ogni variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie e destinazione che comporti un maggior ammontare della tassa o comunque possano influire sull'applicazione e riscossione del tributo in relazione ai dati da indicare nella denuncia.
4. In caso di cessazione o detenzione dei locali ed aree nel corso dell'anno, va presentato apposita denuncia di cessazione che, debitamente accertata, dà diritto all'abbuono del tributo a decorrere dal 1° giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la denuncia stessa è stata presentata.
5. Lo stesso effetto esplica la denuncia di variazione che comporti un minor ammontare della tassa: l'abbuono della tassa decorre dal 1° giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la variazione è stata presentata. indice articoli
ART. 21 - Accertamento, riscossione e contenzioso 1. L'accertamento e la riscossione della tassa avvengono in conformità di quanto previsto dall'art. 72 del D. Lgs. 507/1993.
1 Bis. Nell'attività di accertamento di cui all'art. 71 del D.lgs. 15 novembre 1993 n. 507 non si da luogo all'emissione dell'avviso di accertamento quando l'importo liquidato per imposta, sanzioni ed interessi èinferiore od uguale a lire ventimila.
2. La variazione dell'ammontare della tassa dovuto al cambio di categoria o alla variazione della tariffa, non comporta l'obbligo per il Comune di notificare ai contribuenti avvisi di accertamento.
3. Il contenzioso, fino all'insediamento degli speciali organi di giurisdizione tributaria previsti dal D. Lgs. 31/12/1992 n. 546, è disciplinto dall'art. 63 del D.P.R. 28/1/1988n. 43 e dall'art. 20 del D.P.R. 26/10/1972 n. 638 e successive modificazioni. indice articoli
ART. 22 - Mezzi di controllo 1. Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisti in sede di accertamento d'ufficio tramite la rilevazione della misura e destinazione delle superfici imponibili, il Comune può svolgere le attività a ciò necessarie esercitando i poteri previsti dall'art. 73 del D. Lgs. 507/1993 ed applicando le sanzioni previsti dall'art. 76 del medesimo decreto legislativo.
2. Il potere di accesso è esteso agli accertamenti ai fini istruttori sulle istanze di detassazione o riduzione delle tariffe o delle superfici. indice articoli
ART. 23 - Sanzioni 1. Le sanzioni sono applicate nelle misure, nei termini e con modalità stabilite dall'art. 76 del D. Lgs. 507/1993.
2. Per l'omessa, inesatta o tardiva indicazione dei dati richiesti in denuncia o con il questionario e per la mancata esibizione o trasmissione di atti o documenti o dell'elenco di cui all'art. 63 comma 4 del D. Lgs 507/1993, nonchè per la violazione delle disposizioni del presente Regolamento, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquantamila a lire centocinquantamila.
3. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al precedente comma, si osservano le norme contenute nella legge 24/11/1981 n. 689. |