|
Art. 8 - Perfezionamento della definizione 1. La definizione si perfeziona con il versamento, entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione delle somme dovute con le modalità indicate nell'atto stesso.
2. Entro 10 giorni dal suddetto versamento il contribuente fa pervenire al Servizio Tributi, la quietanza dell'avvenuto pagamento. Il Servizio, a seguito del ricevimento della quietanza, rilascia al contribuente l'esemplare dell'atto di accertamento con adesione destinato al contribuente. indice articoli
Art. 9 - Sanzioni 1. A seguito della definizione, le sanzioni per le violazioni che hanno dato luogo all'accertamento si applicano nella misura di un quarto del minimo previsto dalla legge. indice articoli
Art. 10 - Effetti della definizione 1. Il perfezionamento dell'atto di adesione comporta la definizione del rapporto tributario che ha formato oggetto del procedimento. L'accertamento definito con adesione non è pertanto soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte del Servizio.
2. L'intervenuta definizione non esclude peraltro la possibilità per il Servizio Tributi di procedere ad accertamenti integrativi nel caso che la definizione riguardi accertamenti parziali e nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento. indice articoli
Art. 11 - Decorrenza e validità 1. Il presente Regolamento entra in vigore dal 1° gennaio 1999. |