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SERVIZI COMUNALI  > TRIBUTI > Regolamento con l'adesione per i tributi locali

REGOLAMENTI

Regolamento comunale per la disciplina dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.)

Regolamento per l'applicazione dell'accertamento con adesione per i tributi locali

Criteri per la determinazione delle sanzioni amministrative in materia di tributi locali

Regolamento per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione del relativo canone

Regolamento per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni

Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni

Regolamento per l'applicazione dell'accertamento con adesione per i tributi locali

Il seguente modello è un fac-simile dell'originale; quest'ultimo,
accettato dagli uffici competenti, è disponibile sia in formato
WORD (file.doc) che PDF (file.pdf):

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Elenco delle parti del documento:

[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ]

Indice degli articoli da 1 a 5:

  • Articolo 1 - Principi generali
  • Articolo 2 - Ambito di applicazione dell'istituto
                    dell'accertamento con adesione
  • Articolo 3 - Competenza
  • Articolo 4 - Attivazione del procedimento
  • Articolo 5 - Procedimento ad iniziativa del Servizio

Art. 1 - Principi generali
1.
Il Comune di Mirandola, sulla base dei criteri stabiliti dal D. Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, introduce, nel proprio ordinamento l'istituto di accertamento con adesione, con l'obiettivo di semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento, instaurando con i contribuenti una sempre più attiva collaborazione, al fine di ridurre il contenzioso.
                                                                  
indice articoli

Art. 2 - Ambito di applicazione dell'istituto
              dell'accertamento con adesione
1.
L'istituto dell'accertamento con adesione è applicabile esclusivamente agli avvisi di accertamento in rettifica o d'ufficio e non si estende agli avvisi di liquidazione.

2. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di valutazione, per cui esulano dal campo applicativo dell'istituto tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi.

3. Il Servizio Tributi, per aderire all'accertamento con adesione, deve compiere un'attenta valutazione del rapporto costo-benefici dell'operazione, con particolare riferimento al rischio di soccombenza di un eventuale ricorso.
                                                                  
indice articoli

Art. 3 - Competenza
1.
Competente alla definizione degli accertamenti con adesione del contribuente è il Responsabile del Servizio Tributi
                                                                  
indice articoli

Art. 4 - Attivazione del procedimento
1.
Il procedimento può essere attivato:
        a) a cura del Servizio, prima della notifica dell'avviso di 
        accertamento;

    b) su istanza del contribuente, subordinatamente all'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento.
                                                              
    indice articoli

Art. 5 - Procedimento ad iniziativa del Servizio
1.
Il Servizio Tributi in presenza di situazioni che rendono opportuna l'instaurazione del contraddittorio con il contribuente ad accertamento formato ma prima della notifica dell'avviso di accertamento, invia al contribuente stesso un invito a comparire, da comunicare con lettera raccomandata o mediante notifica, con l'indicazione della fattispecie tributaria suscettibile di accertamento, nonché del giorno e del luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione.

2. Le richieste di chiarimenti, gli inviti ad esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico, che il Comune, ai fini dell'esercizio dell'attività di liquidazione ed accertamento può rivolgere ai contribuenti non costituiscono invito ai sensi del precedente comma per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione.

3. La partecipazione del contribuente al procedimento, nonostante l'invito, non è obbligatoria e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile così come l'attivazione del procedimento da parte dell'ufficio non riveste carattere di obbligatorietà.

4. La mancata attivazione del procedimento da parte dell'ufficio lascia aperta al contribuente la possibilità di agire di sua iniziativa a seguito della notifica dell'avviso di accertamento, qualora riscontri nello stesso aspetti che possano portare ad un ridimensionamento della pretesa tributaria del Comune.

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