Cittadini stranieri, facciamo chiarezza: dichiarazione di presenza, lettera di invito, dichiarazione di ospitalità, cessione di fabbricato
Cerchiamo di capire meglio che cosa sono e quali sono le differenze, spesso infatti capita di sentire nominare tali documenti che sembrano simili ma hanno in realtà ciascuno delle caratteristiche e funzioni ben diverse, e soprattutto per richiederli NON ci si deve rivolgere all'Anagrafe del Comune.
- La dichiarazione di presenza
- È la dichiarazione prevista dall'art. 1 della Legge n° 68 del 2007 per gli ingressi in Italia di breve periodo (entro tre mesi).
- La lettera di invito per motivo di turismo
- Trova il suo fondamento nell'art. 14 p.4 del Codice Visti e art. 9 p. 4 del Regolamento VIS di competenza del Ministero degli Esteri e si tratta di una dichiarazione richiesta dall'Ambasciata al fine della concessione del Visto di ingresso per breve periodo a dimostrazione della sistemazione alloggiativi quando si giungerà in Italia.
- La dichiarazione di ospitalità
- Diversa è la dichiarazione di ospitalità che viene fatta dopo che il cittadino è entrato in Italia
- La cessione di fabbricato
- La cessione di fabbricato è prevista dall'art. 2 del D.L. n° 79 del 20/06/2012 convertito in Legge 131/2012.