Cittadini dell'Unione Europea: iscrizione anagrafica e Attestazione di regolarità di soggiorno e di soggiorno permanente
I cittadini dell'Unione Europea hanno diritto di soggiornare nel territorio italiano per un periodo non superiore a tre mesi, senza alcuna condizione e formalità, salvo il possesso di un documento di identità valido per l'espatrio rilasciato dal paese d'origine.
Per un periodo superiore a tre mesi possono soggiornare in Italia a condizione che dimostrino di poter provvedere al proprio sostentamento e a quello dei propri familiari in quanto lavoratori autonomi o subordinati, o in possesso di risorse economiche sufficienti e titolari di una assicurazione sanitaria.
Il cittadino dell'Unione europea che ha soggiornato legalmente ed in via continuativa per cinque anni nel territorio nazionale ha diritto al soggiorno permanente, non subordinato alle condizioni sopra indicate. Tale diritto è esteso anche ai figli minori.
Le disposizioni relative alla residenza dei cittadini comunitari (d.Lgs n.30/2007) si applicano anche nei confronti dei cittadini e familiari di Andorra, Città del Vaticano, Islanda, Monaco, Norvegia, Liechtenstein, Svizzera, San Marino.
L'iscrizione in Anagrafe
Il cittadino dell’Unione ha diritto di soggiornare nel territorio nazionale per un periodo superiore a tre mesi ed ètenuto ad iscriversi all’anagrafe presso i Comuni dove ha la dimora abituale quando:
- è lavoratore subordinato o autonomo nello Stato;
- dispone per se stesso e per i propri familiari di risorse economiche sufficienti, per non diventare un onere a carico dell’assistenza sociale dello Stato durante il periodo di soggiorno e di un’assicurazione sanitaria o di altro titolo idoneo comunque denominato che copra tutti i rischi nel territorio nazionale;
- è iscritto presso un istituto pubblico o privato riconosciuto per seguirvi come attività principale un corso di studi o di formazione professionale e dispone, per sé stesso e per i propri familiari, di risorse economiche sufficienti da attestare attraverso una dichiarazione o con altra idonea documentazione, e di un’assicurazione sanitaria o di altro titolo idoneo che copra tutti i rischi nel territorio nazionale;
- è familiare (art. 2, d.Lvo n.30/2007), che accompagna o raggiunge un cittadino dell’Unione che ha diritto di soggiornare.
Il Familiare
Si intende per “Familiare” sia comunitario che non comunitario:
- il coniuge o l'unito civilmente;
- il partner che abbia contratto una unione registrata sulla base della legislazione di uno Stato membro, qualora la legislazione dello Stato ospitante equipari l’unione registrata al matrimonio, o il partner che abbia una relazione stabile con il cittadino UE attestata con documentazione ufficiale.
- i discendenti in linea retta di età inferiore a 21 anni, o a carico (propri o del coniuge), di qualunque grado;
- gli ascendenti a carico in linea retta (propri o del coniuge), di qualunque grado;
- ogni altro familiare, qualunque sia la sua cittadinanza, se è a carico o convive, nel Paese di provenienza, con il cittadino dell’Unione titolare del diritto di soggiorno a titolo principale, o se gravi motivi di salute impongono che il cittadino dell’Unione lo assista personalmente.
I legami di parentela si possono dimostrare presentando adeguata doumentazione autentica rilasciata dallo Stato di appartenenza, adeguatamente legalizzata e tradotta in lingua italiana.
La vivenza a carico per i cittadini non italiani è tale per la legge del paese di provenienza.
Il familiare a carico, per essere considerato tale:
- deve essere dichiarato tale dal famigliare per cui è a carico:
- deve essere presentata una dichiarazione dell'autorità consolare del paese di provenienza, che dichiara che il familiare è a carico.
L'ufficiale di anagrafe non è tenuto ad accettare la dichiarazione di cui al punto n.1, ma può richiedere la presentazione della dichiarazione n.2.
Cosa serve per l'iscrizione in Anagrafe
In caso di iscrizione anagrafica con provenienza dall'estero o per ricomparsa (per l'iscrizione con provenienza da altro Comune italiano è sufficiente il possesso dei requisiti anagrafici) è sempre necessario presentare, alternativamente, la seguente documentazione.
- documento di identità valida per l’espatrio o passaporto;
- (se posseduto) permesso o carta di soggiorno (scaduto o in corso di validità) o ricevuta relativa alla richiesta o al rinnovo del titolo di soggiorno rilasciata dalla Questura o da Poste Italiane;
- per i familiari, idonea documentazione rilasciata dall'autorità del Paese di origine attestante il legame familiare, adeguatamente legalizzata e tradotta.
- Per i familiari non comunitari: passaproto e carta di soggiorno rilasciata dalla Questura.
Nella seguente tabella è riportata la documentazione necessaria per l'iscrizione delle varie categorie di cittadini, e le eventuali situazioni particolari.
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Documentazione attestante il possesso di risorse economiche sufficienti
Anche tramite auto-dichiarazione resa ai sensi del d.P.R. 445/2000 (calcolato sulla base del reddito minimo annuo derivante da fonti lecite non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale), se si chiede il ricongiungimento di un solo Familiare, al doppio dell'importo annuo dell'assegno sociale se si chiede il ricongiungimento di due o tre familiari, al triplo dell'importo annuo dell'assegno sociale se si chiede il ricongiungimento di quattro o più familiari).
Per il ricongiungimento di due o più figli di età inferiore ai 14 anni è richiesto, in ogni caso, un reddito minimo non inferiore al doppio dell’importo annuo dell'assegno sociale.
Ai fini della determinazione del reddito si tiene conto anche del reddito annuo complessivo dei familiari conviventi con il richiedente.
Il Comune può verificare l'esistenza, la legittimità, l'entità e la disponibilità delle risorse. Le risorse non devono necessariamente essere periodiche e possono essere in forma di capitale accumulato.
Documentazione attestante la titolarità di una polizza di assicurazione sanitaria
(se redatta in lingua straniera deve essere tradotta e legalizzata) avente le seguenti caratteristiche:
- Deve essere valida in Italia;
- Deve prevedere la copertura integrale dei rischi sanitari;
- Deve avere una durata annuale, con indicazione della decorrenza e della scadenza;
- Deve indicare gli eventuali familiari coperti con il grado di parentela;
- Deve indicare le modalità e le formalità da seguire per la richiesta di rimborso.
I pensionati soddisfano la condizione di disporre di un'assicurazione malattia completa se hanno diritto all'assistenza sanitaria per conto dello Stato membro che paga la loro pensione.
La carta europea di assicurazione malattia offre tale copertura completa quando il cittadino UE interessato non trasferisce la residenza, ai sensi del regolamento (CEE) n.1408/71, nello Stato membro ospitante e intende ritornare nello Stato membro di residenza (ad esempio studio o trasferimento lavorativo in un altro Stato membro).
Il cittadino dell’Unione dispone (o ha diritto di ottenere dallo Stato di provenienza) di uno dei formulari comunitari che vengono rilasciati dagli Stati di provenienza per dimostrare che ha diritto all’assistenza sanitaria in natura in un altro Paese membro a carico del Paese di provenienza (ad esempio, perché è pensionato).
Si tratta dei seguenti formulari:
- S1 (ex E106) (lavoratori distaccati in Italia da impresa dell’Unione, dipendenti pubblici e loro familiari, studenti i cui studi si iscrivono nel quadro di un programma comunitario Erasmus, Lingua),
- E109 (o E37) (familiari di lavoratore straniero occupato all’estero residenti in Italia)
- E 120 (richiedenti la pensione di un altro Stato membro, residente in Italia)
- E121 (o E33) per i pensionati europei e i loro familiari (muniti di pensione di un altro Stato membro, ma residenti in Italia).
Iscrizione al Servizio Sanitario nazionale
Ha diritto di iscrizione al Servizio sanitario nazionale il cittadino dell’Unione Europea che soggiorna in Italia per oltre tre mesi e che si trova nella condizione documentata di lavoratore o suo familiare, o familiare di un cittadino italiano, o in possesso di attestazione comunale di soggiorno in Italia da almeno 5 anni, o in stato di disoccupazione involontaria e registrato presso il Centro per l'impiego o iscritto ad un corso di formazione professionale, o titolare di modello comunitario S1 (ex E106, E109 (o E37), E120, E121 (o E33).
Oltre i 5 anni di soggiorno, il cittadino dell’Unione Europea può fare richiesta della tessera sanitaria a tempo indeterminato.
Per l’iscrizione al Servizio Sanitario nazionale NON è obbligatoria l’iscrizione anagrafica.
Per informazioni rivolgersi agli sportelli CUP del distretto di residenza, a cui va presentata la documentazione che attesta i requisiti posseduti.
Il rilascio dell'Attestazione di soggiorno
- Se la richiesta di attestazione avviene contemporaneamente alla richiesta di iscrizione APR dall’estero o per ricomparsa, non serve altra documentazione se non quella già presentata (l’attestato potrà essere rilasciato solo una volta che si è completato e confermato il procedimento di iscrizione APR);
- Nel caso in cui la richiesta sia successiva all’iscrizione APR, serve una verifica dei requisiti sulla base della documentazione prevista per l’iscrizione APR dall’estero o per ricomparsa.
Il rilascio dell'Attestazione permanente
Dovrà essere verificato il possesso dei requisiti previsti per l’iscrizione in APR dall’estero o per ricomparsa, per tutti e 5 gli anni per cui è prevista il soggiorno legale e continuativo.
Il soggiorno legale si intende la presenza nel territorio nazionale del cittadino che abbia soddisfatto per almeno 5 anni le condizioni previste dalle norme.
La continuità del soggiorno non è compromessa dalla cancellazione dall’APR, in quanto se il cittadino dimostra, con prove certe, che egli non si è allontanato dal territorio nazionale, egli mantiene intatto il diritto di soggiorno permanente. La presenza sul territorio nazionale può essere anche autodichiarata.
Spetta al cittadino l’onere di dimostrare documentalmente il possesso dei requisiti. Nessuna disposizione richiede che il possesso dei requisiti per 5 anni debba essere riferito agli ultimi 5 anni. Il diritto di soggiorno permanente si matura se l’interessato ha posseduto i requisiti per un intervallo temporale di 5 anni continuativi, anche se al momento della richiesta i requisiti non sussistono.
La continuità del soggiorno non è pregiudicata:
- da assenze che non superino i 6 mesi all’anno;
- da assenze per l’assolvimento di obblighi militari;
- da assenze fino a 12 mesi consecutivi per motivi rilevanti (gravidanza, maternità, malattia grave, studi o formazione professionale, o distacco per motivi di lavoro).
In ogni caso il diritto di soggiorno permanente si perde a seguito di assenze superiori a 2 anni consecutivi.
Il diritto di soggiorno permanente matura prima dei 5 annise
- il lavoratore subordinato o autonomo cessa l’attività quando ha raggiunto l’età prevista per la pensione di vecchiaia;
- il lavoratore subordinato è posto in condizione di prepensionamento, purchè abbia svolto in Italia la propria attività almeno negli ultimi 12 mesi e vi abbia soggiornato continuativamente per almeno 3 anni;
- il lavoratore che ha risieduto continuativamente in Italia per oltre 2 anni, cessa l’attività per sopravvenuta incapacità lavorativa permanente (se l’incapacità dipende da infortunio sul lavoro o malattia professionale per cui ha diritto ad una prestazione a carico dello Stato, si prescinde dalla residenza continuativa di 2 anni);
- il lavoratore, dopo 3 anni di soggiorno continuativo e di attività in Italia, esercita un’attività lavorativa in un altro Stato dell’UE, pur continuando a risiedere in Italia, permanendo le condizioni per l’iscrizione anagrafica.
- In caso di morte del lavoratore mentre era ancora in attività, ma prima di avere acquisito il diritto al soggiorni permanente, i familiari che hanno soggiornato con il lavoratore deceduto, acquisiscono il diritto di soggiorno permanente nei seguenti casi:
- Il lavoratore alla data del decesso abbia soggiornato in via continuativa in Italia per 2 anni;
- Il decesso sia avvenuto in seguito ad infortunio sul lavoro o ad una malattia professionale;
- Il coniuge superstite abbia perso la cittadinanza italiana a seguito del matrimonio con il lavoratore deceduto.
Il diritto di soggiorno permanente maturato anticipatamente nei casi dal n.1 al n.4 è esteso al familiare che soggiorna in Italia con il lavoratore.
Il diritto al soggiorni permanete si perde a seguito dell’assenza dal territorio nazionale per un periodo superiore ai 2 anni.consecutivi.
Il familiare extracomunitario che ha soggiornato legalmente e in via continuativa per 5 anni in Italia, unitamente al cittadino UE, ha diritto al soggiorno permanente.
I figli minori di cittadini comunitari che acquistano il diritto al soggiorni permanente, acquistano automaticamente il medesimo diritto a prescindere dal periodo di presenza sul territorio nazionale, pertanto anche al momento della nascita o immigrazione. I figli minori possono essere iscritti sull’attestato di soggiorni permanente dei genitori.
Uscita del Regno Unito dall'Unione Europea (Brexit)
A seguito dell'uscita del Regno Unito dall'U.E., è stato sottoscritto un Accordo di Recesso, con il quale sono stati definite le procedure anagrafiche per l'iscrizione del cittadini britannici nnell'anagrafe italiana.
Di fatto i cittadini del Regno Uniti potranno essere iscritti in Anagrafe con le medesime modalità previste per i cittadini dell'U.E. prima descritte.
Ai cittadini britannici verrà rilasciato, invece che l'attestazione di soggiorno anagrafica e/o permantente, un'attestazione di iscrizione anagrafica, che potrà essere rilasciata anche ai loro famigliari che siano cittadini stranieri non U.E..
Ai cittadini britannici che raggiungeranno i 5 anni di residenza contnuativa in Italia potranno richiedere ed ottenere l'attestazione di soggiorno permaneente, alle stesse condizioni dei cittadini dell'U.E..
Costi
Una marca da bollo da € 16.00 per la richiesta e una marca da bollo da € 16.00 per ogni attestazione rilasciata.
Tempi di rilascio
Relativamente ai tempi, l'Attestazione verrà rilasciata non appena saranno stati verificati i requisiti, e comunque entro 30 giorni dalla rihiesta