Ufficio Elettorale Centrale
Entro 5 giorni dalla pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali, il presidente del Tribunale deve nominare l’Ufficio Elettorale Centrale, organo collegiale composto dal presidente del Tribunale o da un altro magistrato da lui delegato, da 6 elettori idonei all’ufficio di presidente di seggio elettorale ed iscritti nell’apposito albo, e da un cancelliere di tribunale con mansioni di segretario. Compito di tale organo è, al compimento delle operazioni di voto e scrutinio (per quei seggi elettorali che non fossero riusciti a comploetarli), la ripartizione dei seggi di consigliere comunale tra le singole liste e la proclamazione degli eletti[1].
Tra il 2° e il 3° giorno successivo al voto, l’Ufficio centrale deve riunirsi per riassumere i risultati delle varie sezioni e, qualora uno dei candidati abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti validi, proclamare gli eletti[2]. Se nessun candidato alla carica di Sindaco abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti validi, l’Ufficio individua i due candidati alla carica di Sindaco che abbiano ottenuto il maggior numero di voti validi e rinvia gli atti relativi alla proclamazione al termine dello scrutinio, che avrà luogo subito dopo la votazione del turno di ballottaggio[3].
Entro 3 giorni successivi alla chiusura delle operazioni di scrutinio da parte dei competenti uffici, una volta terminate le operazioni dell’Ufficio centrale, il Sindaco pubblica i risultati delle elezioni mediante affissione del relativo manifesto all’Albo pretorio, nei luoghi pubblici e li notifica agli eletti.[4].
Alle operazioni dell'Ufficio centrale possono assistere 2 rappresentanti di ogni lista che ha partecipato alla competizione elettorale.