Cremazione e destinazione delle ceneri
La cremazione
La cremazione di un cadavere, in mancanza di un atto scritto da parte del defunto (testamento anche olografo, iscrizione ad associazione), può avvenire tramite una dichiarazione del coniuge o, in sua assenza, di tutti i familiari più prossimi, che esprimono la volontà del defunto, con una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi degli artt.38 e 47 del d.P.R. 445/2000, pertanto senza alcuna autentica di firma, ma con le modalità previste dalla normativa stessa (sottoscrizione della dichiarazione a cui dovrà essere allegata la fotocopia di un documento d’identità personale).
Per quanto riguarda l'affido o la dispersione delle ceneri, qualora tale volontà non fosse espressa in un atto scritto da parte del defunto, anche in questi casi è possibile ricorrere ad una dichiarazione da parte dei famigliari in cui viene riportata la volontà del defunto. In questo caso i famigliari che possono fare la dichiarazione sono il coniuge/unito civilmente unitamente a tutti i parenti più prossimi di pari grado.
Nello schema seguente si riassumeno le varie situazioni prima descritte:
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Nel caso in cui il defunto non abbia lasciato alcuna indicazione, nemmeno orale, rispetto alla cremazione e alla destinazione delle ceneri, i famigliari possono sottoscrivere una scrittura privata con firma autenticata davanti ad un pubblico ufficiale (notaio o cancelliere di tribunale), in cui esprimono la loro volontà affinchè il defunto sia cremato e disporre per la destinazione delle ceneri.
Destinazione delle ceneri a seguito di cremazione
L'autorizzaizone al trasporto delle ceneri è rilasciata dal Comune dove è avvenuto il decesso o dove è sepolto il defunto.
Se riportate in un atto testamentario del defunto, o se via sia una dichiarazione di conoscenza della volontà del defunto, da parte del coniuge e/o dei famigliari, le ceneri possono avere la seguente destinazione:
- tumulate in sepoltura privata o in cinerario comune;
- inumate;
- disperse nel cimitero, in natura o in mare;
- affidate per la conservazione in abitazione privata (in questo caso l’autorizzazione è rilasciata dal Comune dove è collocata l’abitazione destinata alla conservazione).
L'affido o la dispersione può essere autorizzato con le seguenti modalità:
- atto testamentario del defunto;
- una dichiarazione del coniuge o, in sua assenza, di tutti i familiari più prossimi, che esprimono la volontà del defunto, tramite una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi degli artt.38 e 47 del d.P.R. 445/2000, pertanto senza alcuna autentica di firma, ma con le modalità previste dalla normativa stessa (sottoscrizione della dichiarazione a cui dovrà essere allegata la fotocopia di un documento d’identità personale).
Per la dispersione in natura è necessaria anche l’autorizzazione del Comune in cui dovrà avvenire la dispersione, che dovrà essere richiesta da chi si occupa della dispersione direttamente al Comune.
Per le dispersioni in mare non è necessaria alcuna autorizzazione.
Nel Comune di Mirandola è consentito disperdere le ceneri in tutte le aree demaniali o comunali, ad una distanza minima di 200 metri da edifici, centri abitati o luoghi pubblici frequentati (giardini, aree sportive, strade, percorsi ciclabili, ecc.), in aree private fuori dai centri abitati, previa autorizzazione gratuita dei proprietari e ad una distanza minima di 50 metri dalle abitazioni.
Non è consentita la dispersione delle ceneri in giardini pubblici comunali, nelle aree verdi di pertinenza di edifici pubblici e sulla pubblica via.