Provvedimento in materia di trattamento di dati presso i partiti politici e di esonero dall'informativa per fini di propaganda elettorale
I componenti di seggio e i rappresentanti dei partiti o gruppi politici o dei promotori del referendum sono tenuti a osservare limiti e divieti al trattamento di dati personali, anche di natura sensibile, nel rispetto del diritto alla riservatezza e del principio costituzionale della libertà e segretezza del voto. In particolare, non possono compilare elenchi di persone che si siano astenute dalla partecipazione alla votazione o che, al contrario, abbiano votato.
Provvedimento in materia di trattamento di dati presso i partiti politici e di esonero dall’informativa per fini di propaganda elettorale - 6 marzo 2014.pdf
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