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Prodotti
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Denuncia di nascita
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Il cittadino a cui nasce un bambino è tenuto a dichiararlo all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di nascita, di residenza o presso la Direzione Sanitaria del centro di nascita.
Tale adempimento è necessario al fine di trasformare il bambino in un cittadino riconosciuto dallo Stato.
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Certificati ed estratti
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I certificati ed estratti sono atti in base ai quali il cittadino dimostra di possedere una serie di requisiti relativi alla sua persona.
Gli estratti, a differenza dei certificati, riportano tutte le annotazioni degli eventi successivi alla registrazione dell'atto stesso (es: matrimonio, divorzio, regime patrimoniale, ecc..)
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Riconoscimento di figlio naturale
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Il riconoscimento del figlio naturale, concepito da persone non unite in matrimonio tra loro, puo' essere fatto davanti all'Ufficiale dello Stato Civile nei seguenti casi:
1) prima della nascita del bambino;
2) in sede di dichiarazione di nascita del bambino;
3) dopo la dichiarazione di nascita del bambino.
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Cambio di nome e/o di cognome
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Sono previsti:
1) il cambiamento o l'aggiunta del cognome concessa con Decreto del Ministro dell'Interno;
2) il cambiamento del nome e/o del cognome perche' ridicolo, vergognoso o rilevante l'origine naturale, autorizzato con decreto del Prefetto.
In entrambi i casi l'effetto del cambiamento e' subordinata all'annotazione del Decreto sull'atto di nascita del richiedente, sull'atto di matrimonio e sugli atti di nascita di coloro che ne hanno derivato il cognome.
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Cittadinanza
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La cittadinanza è l'appartenenza di una persona ad un determinato Stato. L'acquisizione della cittadinanza italiana:
- è automatica, verificandosi le condizioni previste dalla legge;
- è subordinata a domanda dell'interessato, qualora sussistano determinati requisiti. La cittadinanza si acquisisce AUTOMATICAMENTE per:
- filiazione
- nascita sul territorio italiano
- riconoscimento di paternità o maternità o a seguito di dichiarazione giudiziale durante la minore età della persona
- adozione durante la minore età della persona
La cittadinanza italiana si acquisisce SU DOMANDA per:
- beneficio di legge
- matrimonio con cittadino/a italiano/a
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Decessi
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L'Ufficiale di Stato Civile al momento del decesso riceve avviso dell'evento:
- dall'Unità Operativa Cimiteriale, informata dai parenti o dall'agenzia funebre, nei casi di decesso avvenuto in abitazione
- dalla Direzione Sanitaria dell'Ospedale o Casa di Cura nei casi di decesso ivi avvenuto
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Pubblicazione di matrimonio
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Per poter celebrare un matrimonio civile, e religioso avente effetti civili, occorre fare richiesta di pubblicazione presso il Comune ove una delle due parti è residente.
La pubblicazione ha lo scopo di rendere nota l'intenzione di contrarre matrimonio da parte delle due persone interessate.
Questo perchè chi ne abbia interesse e sia a conoscenza di fatti (previsti dal Codice Civile) che possono impedire il matrimonio, possa opporsi alla celebrazione.
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Matrimonio
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Il matrimono è un negozio giuridico (manifestazione di volontà) tra due parti di sesso opposto con il quale gli sposi assumono reciprocamente degli impegni.
Con il matrimonio si ha il riconoscimento giuridico della famiglia e l'acquisizione dello stato di "coniuge".
Le norme che disciplinano il matrimonio sono considerate norme di ordine pubblico e quindi inderogabili.
Il matrimonio civile o religioso non può essere celebrato prima del 4° giorno compiuta la pubblicazione e non oltre il 180° giorno delle stessa.
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Regime patrimoniale
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Prima della celebrazione del matrimonio i nubendi devono decidere quale sarà il regime patrimoniale che regolerà l'amministrazione del loro patrimonio.
Con il matrimonio è possibile optare per:
- il regime della comunione dei beni
- il regime della separazione dei beni
Nel corso della vita matrimoniale la scelta del regime patrimoniale può essere variata con atto notarile.
Il notaio comunicherà direttamente tale convenzione all'Ufficio dello Stato Civile competente, il quale provvederà alla relativa annotazione a margine dell'atto di matrimonio.
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