Certificati ed estratti

I certificati ed estratti sono atti in base ai quali il cittadino dimostra di possedere una serie di requisiti relativi alla sua persona. Gli estratti, a differenza dei certificati, riportano tutte le annotazioni degli eventi successivi alla registrazione dell'atto stesso (es: matrimonio, divorzio, regime patrimoniale, ecc..)

I certificati

- i certificati di nascita, matrimonio e morte possono essere sostituiti con una dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000 (nel caso sia destinata ad ente pubblico o gestore di pubblico servizio)

- i certificati di nascita, matrimonio e morte certificano il numero dell'atto del Registro di Stato Civle, nome cognome, luogo e data di nascita, luogo e data dell'evento di una persona e vengono rilasciati dall'Ufficiale dello Stato Civile del Comune che ha registrato o trascritto l'evento.

Gli estratti

gli estratti di nascita, matrimonio e morte certificano, oltre che i medesimi dati sopra descritti per i certificati, le eventuali annotazioni.

Nell'estratto di nascita le annotazioni certificabili sono ad esempio quelle relative a: apertura/ chiusura amministrazione di sostegno, matrimonio, divorzio, morte, acquisto/perdita e riaquisto cittadinanza italiana, ecc..

Nell'estratto di matrimonio le annotazioni certificabili sono ad esempio quelle relative a convenzioni patrimoniali, divorzio, ecc..

Estratti di nascita con generalità dei genitori

Può essere rilasciato se maggiorenne soltanto alla persona cui l'atto si riferisce, munita di valido documento di identità personale o, se minorenne, ad uno dei genitori del soggetto con un valido documento di identità.

Modalità di richiesta

- direttamente dall'interessato presso l'ufficio

- da persona munita di delega dell'interessato presso l'ufficio

- mediante richiesta scritta a mezzo posta con allegato copia del documento d'identità del richiedente e busta affrancata completa di indirizzo per il ritorno

Validità

Hanno validità di 6 mesi dalla data del rilascio.

I documenti rivolti ad Enti Pubblici o Gestori di Pubblico Servizio sono utilizzabili anche dopo tale termine purchè venga dichiarato in calce che le informazioni contenute non sono variate. 

Costo

Nessuno

Riferimenti normativi

D.P.R. 396/2000

D.P.R. 445/2000

Casi particolari

Per i casi particolari rivolgersi direttamente all'Ufficiale di Stato Civile

NUOVE MISURE DI SEMPLIFICAZIONE IN MERITO AL RILASCIO ED USO DEI CERTIFICATI

Dal 1° gennaio 2012, con l’entrata in vigore della Legge di stabilità per l’anno 2012, le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in merito a stati, qualità personali e fatti sono validi ed utilizzabili solo nei RAPPORTI TRA PRIVATI.

Nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i gestori di pubblici servizi i CERTIFICATI e gli ATTI DI NOTORIETA’  SONO SEMPRE SOSTITUIBILI CON l’AUTOCERTIFICAZIONE e le DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI ATTO DI NOTORIETA’.

Le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi SONO TENUTI AD ACQUISIRE D’UFFICIO le informazioni oggetto di autocertificazione o di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà prodotte dagli interessati.

Gli uffici comunali continueranno a rilasciare certificati, su richiesta degli interessati, da utilizzare solo ed esclusivamente nei rapporti tra privati (come anche specificato da un’apposita dicitura che verrà riportata sul certificato stesso), applicando l’imposta di bollo sulla base della vigente normativa.

L’esenzione dall’imposta di bollo verrà applicata nel caso in cui il certificato sia destinato ad un uso per il quale la normativa preveda l’esenzione dall’imposta stessa.

Si rammenta come il cittadino possa sempre rilasciare autocertificazioni o dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà anche quando abbia a che fare con soggetti privati (banche, assicurazioni, agenzie d’affari, sindacati, ecc.) che ne accettino l’utilizzo. Tali documenti hanno lo stesso valore dei certificati, la firma non deve essere autenticata e non costano nulla.

 

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