Denuncia di nascita
Il cittadino a cui nasce un bambino è tenuto a dichiararlo all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di nascita, di residenza o presso la Direzione Sanitaria del centro di nascita. Tale adempimento è necessario al fine di trasformare il bambino in un cittadino riconosciuto dallo Stato.
La denuncia di nascita può essere effettuata
- da un genitore in caso di FILIAZIONE LEGITTIMA (quando i genitori sono coniugati tra loro)
- da entrambi i genitori in caso di FILIAZIONE NATURALE (quando i genitori non sono coniugati tra loro)
Dove
- presso la Direzione Sanitaria del centro ove è avvenuto il parto (entro 3 giorni),
- presso il Comune ove è avvenuto il parto (entro 10 giorni),
- presso il comune di residenza dei genitori (entro 10 giorni),
- presso il Comune di residenza della madre, se il padre è residente in altro comune (entro 10 gg.),
- presso il Comune di residenza del padre, previo accordo con la madre, residente in altro Comune; in questo caso l'iscrizione anagrafica del nato sarà comunque nel Comune di residenza della madre come previsto per legge (entro 10 giorni),
- presso il Comune di residenza del padre qualora la madre non sia residente in nessun comune italiano.
Documentazione necessaria
- documento d'identità del dichiarante/i
- attestazione di nascita rilasciata dall'ostetrica
Servizi erogati
- attribuzione e rilascio del codice fiscale, per i residenti, tramite collegamento a INA SAIA
- informativa e modulistica relativa agli assegni di maternità
- informativa e modulistica relativa agli assegni per nuclei familiari numerosi
- informativa e modulistica relativa agli asilo nido comunali
Rilascio certificati
I certificati relativi agli atti sopra descritti vengono rilasciati dall'Ufficio di Stato Civile nei modi esposti nella scheda "Certificati ed estratti"
Costi
Nessuno
Riferimenti normativi
Codice Civile artt. 250, 251
Casi particolari
Per i casi particolari rivolgersi direttamente all'Ufficiale dello Stato Civile.

