Pubblicazione di matrimonio

Per poter celebrare un matrimonio civile, e religioso avente effetti civili, occorre fare richiesta di pubblicazione presso il Comune ove una delle due parti è residente. La pubblicazione ha lo scopo di rendere nota l'intenzione di contrarre matrimonio da parte delle due persone interessate. Questo perchè chi ne abbia interesse e sia a conoscenza di fatti (previsti dal Codice Civile) che possono impedire il matrimonio, possa opporsi alla celebrazione.

Modalità e procedimento

La pubblicazione deve essere richiesta, anche da uno solo degli sposi, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui uno dei due nubendi ha la residenza.

In questa sede verrà fatta compilare un'autocertificazione contenente la nascita, la cittadinanza, la residenza e  lo stato libero dei nubendi ed anche la segnalazione di eventuali figli da legittimare.

Quindi l'Ufficiale dello Stato Civile provvede d'ufficio a richiedere la documentazione necessaria a dimostrare l'inesistenza di impedimenti a contrarre matrimonio tra gli sposi, dopodiché contatta i nubendi per fissare l'appuntamento per eseguire la pubblicazione.

I futuri sposi, senza testimoni, si dovranno recare presso l'Ufficio al fine di sottoscrivere il verbale di pubblicazione predisposto e letto in loro presenza.

L'atto di pubblicazione viene quindi esposto nell'apposita bacheca pubblica per i tempi previsti dalla legge (almeno 8 giorni) nel Comune che ha effettuato la pubblicazione.

Se i nubendi risiedono in due Comuni distinti l'atto di pubblicazione viene affisso anche nell'altro Comune su richiesta dell'Ufficiale di Stato Civile.

Documenti

- documenti d'identità dei nubendi

- richiesta di pubblicazione da parte del parroco o ministro di culto competente per territorio, in caso di matrimonio concordatario (religioso e culti ammessi nello Stato)

- una marca da bollo da 14,62 € da apporre sull'atto di pubblicazione (2 se residendi in Comuni diversi)

- per gli stranieri  nulla osta  rilascito dalla competente autorità diplomatica straniera presente sul territorio italiano debitamente legalizzato nei casi previsti

- per i minorenni che abbiano compiuto comunque i 16 anni,  Decreto di autorizzazione del Tribunale dei minori di Bologna

Tempi

L'atto di pubblicazione rimane affisso per un periodo di 8 giorni consecutivi e resta depositato nell'Ufficio per ulteriori 3 giorni per eventuali opposizioni.

Scaduti i termini sopra descritti, previsti dalla legge, i nubendi hanno 180 giorni di tempo per contrarre il matrimonio.

Se trascorsi 180 giorni il matrimonio non è stato celebrato, la pubblicazione scade senza produrre effetti; per contrarre il matrimonio occorre procedere a una nuova pubblicazione.

Normativa

D.P.R. 396/2000

Codice Civile

Casi Particolari

Per i casi particolari rivolgerisi direttamente all'Ufficiale dello Stato Civile.

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