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Riconoscimento di figlio naturale

Il riconoscimento del figlio naturale, concepito da persone non unite in matrimonio tra loro, puo' essere fatto davanti all'Ufficiale dello Stato Civile nei seguenti casi: 1) prima della nascita del bambino; 2) in sede di dichiarazione di nascita del bambino; 3) dopo la dichiarazione di nascita del bambino.

Il riconoscimento puo' essere fatto:

1) prima della nascita del bambino:

  •      dalla sola madre;
  •      dal padre dopo il riconoscimento della madre che deve dare il suo consenso;
  •      da entrmbi i genitori.

2) in sede di dichiarazione di nascita:

  •      congiuntamente da entrambi i genitori.

3) dopo la dichiarazione di nascita del bambino:

  •       dalla sola madre;
  •       dal solo padre;
  •       da entrambi i genitori.

 

Requisiti

Il riconoscimento puo' essere effettuato, senza testimoni, dal/dai genitore/i che abbiano compiuto 16 anni di eta'. 

Documenti da presentare

Per la documentazione occorrente, che varia a seconda della casistica, nonche' per ulteriori chiarimenti, e' necessario rivolgersi all'Ufficiale dello Stato Civile. 

Normativa di riferimento

Codice Civile artt. 250 e segg.;

legge n.218 del 30 maggio 1995 (riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato);

D.P.R. n.396 del 3 novembre 2000 (regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato Civile, a norma dell'art. 2 comma 12 legge n.127 del 15 maggio 1997).

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