Riconoscimento di figlio naturale
Il riconoscimento del figlio naturale, concepito da persone non unite in matrimonio tra loro, puo' essere fatto davanti all'Ufficiale dello Stato Civile nei seguenti casi: 1) prima della nascita del bambino; 2) in sede di dichiarazione di nascita del bambino; 3) dopo la dichiarazione di nascita del bambino.
Il riconoscimento puo' essere fatto:
1) prima della nascita del bambino:
- dalla sola madre;
- dal padre dopo il riconoscimento della madre che deve dare il suo consenso;
- da entrmbi i genitori.
2) in sede di dichiarazione di nascita:
- congiuntamente da entrambi i genitori.
3) dopo la dichiarazione di nascita del bambino:
- dalla sola madre;
- dal solo padre;
- da entrambi i genitori.
Requisiti
Il riconoscimento puo' essere effettuato, senza testimoni, dal/dai genitore/i che abbiano compiuto 16 anni di eta'.
Documenti da presentare
Per la documentazione occorrente, che varia a seconda della casistica, nonche' per ulteriori chiarimenti, e' necessario rivolgersi all'Ufficiale dello Stato Civile.
Normativa di riferimento
Codice Civile artt. 250 e segg.;
legge n.218 del 30 maggio 1995 (riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato);

