Bar, ristoranti e altre attività di somministrazione di alimenti e bevande
Somministrazione al pubblico di alimenti e bevande ai sensi della legge regionale 14/2003 "Disciplina dell'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande"
Per somministrazione di alimenti e bevande si intende la vendita finalizzata al consumo sul posto in locali o superfici aperte al pubblico appositamente attrezzati.
Le attività di somministrazione di alimenti e bevande sono soggette ad una programmazione qualitativa attraverso i criteri approvati dal Consiglio Comunale con delibera n.145/2010; tali criteri sono riportati nella tabella che di seguito si allega.
PER APRIRE UN NUOVO ESERCIZIO (BAR, RISTORANTE) O TRASFERIRE UN ESERCIZIO ESISTENTE DA UNA ZONA ALL'ALTRA, OCCORRE PRESENTARE L'APPOSITA DOMANDA ED OTTENERE LA RELATIVA AUTORIZZAZIONE COMUNALE
In tutti gli altri casi l'esercizio dell'attività può avvenire dopo aver inviato telematicamente con PEC e firma digitale la SCIA relativa al caso che interessa (si veda la modulistica sotto riportata)
Non possono esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande coloro che non risultano in possesso dei requisiti morali previsti dall'art.71 del D.lgs 59/2010 prevede .
In caso di società, associazioni o organismi collettivi, tali requisiti devono essere posseduti dal legale rappresentante o altra persona delegata all'attività di somministrazione e da tutti i soggetti per i quali è previsto l'accertamento del requisito antimafia (art. 2, comma 3 D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252).
L'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande è subordinato al possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:
a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano;
b) avere prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, presso imprese esercenti l'attività nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale;
c) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti.
- essere stato iscritto al registro esercenti il commercio di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426 (Disciplina del commercio).
In seguito all'entrata in vigore della nuova normativa europea in materia di igiene degli alimenti, gli aspetti igienico sanitari relativi all'attività svolta sono seguiti direttamente dall'AUSL del Distretto di Mirandola.
Per informazioni e per scaricare la modulistica:
http://www.ausl.mo.it/dsp/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/1827
ATTENZIONE:
Quando nel pubblico esercizio si svolgono spettacoli o intrattenimenti:
- la somministrazione di bevande alcoliche deve essere interrotta dopo le ore 2 della notte;
- all'uscita del locale deve essere possibile effettuare, in maniera volontaria da parte dei clienti, una rilevazione del tasso alcolemico;
- devono essere esposte all'entrata, all'interno e all'uscita dei locali, in modo da assicurarne l'idonea lettura, le tabelle alcolimetriche allegate;
- deve essere presentata la SCIA o la richiesta di licenza per lo svolgimento di un pubblico spettacolo soltanto:
* quando si balla;
* quando la capienza dei locali è superiore a 100 persone;
* quando vengono installate strutture che possano trasformare l'esercizio in locale di pubblico spettacolo;
* quando è previsto il pagamento di un biglietto di ingresso o di un aumento nei costi delle consumazioni.
Per lo svolgimento di spettacoli e intrattenimenti o in caso di diffusione musicale (anche con radio o TV) occorre presentare (in caso di domanda) o tenere presso l'esercizio (in caso di SCIA) la documentazione previsionale di impatto acustico redatta, sia per il locale che per le aree esterne utilizzate per la somministrazione, ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale 673/2004 da tecnico competente in acustica ai sensi di legge.
Per l'installazione di apparecchi da gioco o videogiochi nell'esercizio di somministrazione vedi apposita sezione "Sale giochi e videogiochi" (vedi).

