Forme speciali di vendita

Spacci interni - commercio effettuato per mezzo di distributori automatici - vendita per corrispondenza, televisione o altri sistemi di comunicazione - commercio elettronico (vendita tramite internet) - vendita effettuata presso il domicilio del consumatore.

Le forme speciali di vendita previste e regolate dal D.lgs 114/1998 sono:

-  Spacci interni;

- Apparecchi automatici;

- Vendita per corrispondenza, televisione o altri sistemi di comunicazione;

- Vendite effettuate presso il domicilio dei consumatori;

- Propaganda a fini commerciali;

- Commercio elettronico.

Per esercitare tali attività di commercio al dettaglio occorre:

- essere in possesso dei requisiti morali previsti dall'art.5 commi 1, 2, 3, 4 del  D.lgs 114/1998;

- essere in possesso di requisiti professionali previsti dall'art.5 comma 5 del D.lgs 114/1998 nel caso si intenda vendere prodotti del settore alimentare.

 

L'attività di vendita può essere iniziata dopo 30 giorni dalla presentazione al protocollo del comune del modello COM relativo alla forma speciale di vendita che si intende esercitare.

In caso di subingresso l'attività può essere iniziata il giorno stesso della presentazione al protocollo del comune della comunicazione sul relativo modello.

 

L'attività di vendita a domicilio del consumatore può essere svolta personalmente dall'imprenditore o da incaricati in possesso dei requisiti morali previsti dall'art.5 comma 2 del D.lgs 114/1998.

L'impresa deve rilasciare un apposito tesserino di riconoscimento agli incaricati ed all'imprenditore che svolgono l'attività di vendita a domicilio del consumatore. Il tesserino deve essere numerato e aggiornato annualmente, deve contenere le generalità e la fotografia dell'incaricato, l'indicazione a stampa della sede e dei prodotti oggetto dell'attività dell'impresa, nonché del nome del responsabile dell'impresa stessa, e la firma di quest'ultimo e deve essere esposto in modo visibile durante le operazioni di vendita. Il tesserino deve essere ritirato qualora gli incaricati perdano i requisiti morali previsti dall'art.5 comma 2 del D.lgs 114/1998.

Qualora l'impresa commerciale si avvalga di incaricati deve comunicarne l'elenco all'autorità di pubblica sicurezza del luogo nel quale ha la residenza o la sede legale (a Mirandola l'elenco deve essere presentato al Commissariato di Pubblica Sicurezza, via Fulvia n.9 - tel 0535 613911).

Nel caso di esercizio dell'attività di vendita tramite distributori automatici di prodotti alimentari e non alimentari, si deve fare riferimento alle modalità semplificate approvate  dalla Regione Emilia Romagna con la delibera di Giunta Regionale n. 1533/2009, scaricabile dal sito

http://www.regione.emilia-romagna.it/wcm/ERMES/Canali/imprese/commercio/commercio_sede_fissa.htm

 

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