Negozi ed esercizi commerciali
Commercio al dettaglio su aree private in sede fissa
Con tale definizione si intendono le attività di commercio esercitate in locali o aree private (negozi e centri commerciali), che vendono direttamente al consumatore finale prodotti alimentari e non alimentari come definiti dal D.lgs 114/1998 "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio".
Sono escluse da questa normativa:
- la vendita di prodotti farmaceutici non da banco effettuata dalle farmacie;
- la vendita dei generi di monopolio effettuata dalle tabaccherie;
- la vendita diretta dei prodotti di propria produzione effettuata dai produttori agricoli, dagli imprenditori agricoli e dalle associazioni dei produttori ortofrutticoli;
- la vendita di carburanti effettuata dai distributori stradali;
- la vendita dei prodotti di propria produzione e/o dei beni accessori all'esecuzione delle opere o alla prestazione del servizio effettuata dagli artigiani o dagli industriali nei locali di produzione o nei locali a questi adiacenti;
- la vendita al dettaglio della cacciagione e dei prodotti ittici effettuata dai pescatori e dalle cooperative di pescatori, e dai cacciatori, singoli o associati;
- la vendita dei prodotti effettuata da coloro che direttamente e legalmente li raccolgono su terreni soggetti ad usi civici nell'esercizio dei diritti di erbatico, di fungatico e di diritti similari;
- la vendita o l'esposizione per la vendita delle proprie opere d'arte e di quelle dell'ingegno a carattere creativo, comprese le proprie pubblicazioni di natura scientifica od informativa, realizzate anche mediante supporto informatico;
- la vendita dei beni di fallimento;
- la vendita effettuata durante il periodo di svolgimento delle fiere campionarie e delle mostre di prodotti nei confronti dei visitatori, purché riguardi le sole merci oggetto delle manifestazioni e non duri oltre il periodo di svolgimento delle manifestazioni stesse;
- la vendita effettuata da enti pubblici o enti a partecipazione pubblica che vendano pubblicazioni o altro materiale informativo, anche su supporto informatico, di propria o altrui elaborazione, concernenti l'oggetto della loro attività.
Per esercitare l'attività di commercio al dettaglio occorre:
- avere la disponibilità dei locali (affitto o proprietà o altro titolo di godimento) con destinazione d'uso commerciale;
- essere in possesso dei requisiti morali e professionali previsti dall'art. 71 del D.lgs 59/2010
Gli esercizi commerciali del Comune di Mirandola, sulla base della SUPERFICIE DI VENDITA, sono suddivisi in:
- Esercizi di vicinato: fino a 250 mq;
- Medie strutture di vendita: fino a 2.500 mq;
- Grandi strutture di vendita: oltre i 2.500 mq.
L'attività di vendita può essere iniziata:
- dagli esercizi di vicinato al momento della presentazione al protocollo del comune della DIA - COM1;
- dalle medie e grandi strutture di vendita dopo aver ottenuto l'autorizzazione comunale.
In caso di subingresso l'attività può essere iniziata il giorno stesso della presentazione al protocollo del comune della comunicazione sul modello COM1 (per gli esercizi di vicinato) o COM3 (per le medie e grandi strutture).

