Panificatori
Attività artigianale di produzione di pane e prodotti da forno
Per l'impianto di un nuovo panificio, il trasferimento o la trasformazione di panifici esistenti l'art. 4 del Decreto - legge 4 luglio 2006, n. 223 prevede la presentazione al comune competente per territorio di una Dichiarazione di Inizio Attività (DIA) ai sensi dell'articolo 19 della L.241/1990.
Al momento della presentazione della DIA, l’esercizio deve essere già in possesso di tutte le autorizzazioni e di tutti i titoli abilitativi necessari all’esercizio dell’attività, che devono essere allegati alla stessa DIA, cioè:
• notifica sanitaria ai sensi del regolamento CE 852/2004;
• autorizzazione alle emissioni in atmosfera;
• titolo abilitativo edilizio, se necessario;
• permesso di agibilità dei locali.
Nel comune di Mirandola l'attività può iniziare il giorno stesso in cui la DIA, correttamente compilata e completa di tutti gli allegati, è presentata al protocollo del Comune.
Non è soggetta ai requisiti ed agli adempimenti previsti dalla vigente normativa sul commercio (D.lgs 114/1998) l’attività di vendita effettuata da imprese artigiane iscritte all'albo che, nei locali di produzione o in locali a questi adiacenti:
· vendano beni di produzione propria;
· forniscano al committente beni accessori all’esecuzione dell’opera o alla prestazione del servizio.

