Panificatori

Attività artigianale di produzione di pane e prodotti da forno

Per l'impianto di un nuovo panificio, il trasferimento o la trasformazione di panifici esistenti l'art. 4 del Decreto - legge 4 luglio 2006, n. 223 prevede la presentazione al comune competente per territorio di una Dichiarazione di Inizio Attività (DIA) ai sensi dell'articolo 19 della L.241/1990.

Al momento della presentazione della DIA, l’esercizio deve essere già in possesso di tutte le autorizzazioni e di tutti i titoli abilitativi necessari all’esercizio dell’attività, che devono essere allegati alla stessa DIA, cioè:

•          notifica sanitaria ai sensi del regolamento CE 852/2004;

•          autorizzazione alle emissioni in atmosfera;

•          titolo abilitativo edilizio, se necessario;

•          permesso di agibilità dei locali.

Nel comune di Mirandola l'attività può iniziare il giorno stesso in cui la DIA, correttamente compilata e completa di tutti gli allegati, è presentata al protocollo del Comune.

 

Non è soggetta ai requisiti ed agli adempimenti previsti dalla vigente normativa sul commercio (D.lgs 114/1998) l’attività di vendita effettuata da imprese artigiane iscritte all'albo che, nei locali di produzione o in locali a questi adiacenti:

·         vendano beni di produzione propria;

·         forniscano al committente beni accessori all’esecuzione dell’opera o alla prestazione del servizio.

 

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