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Vendite promozionali, vendite di fine stagione (saldi), vendite di liquidazione e vendite sottocosto

Vendite straordinarie nelle quali il commerciante offre condizioni favorevoli, reali ed effettive, di acquisto dei propri prodotti

Le vendite straordinarie sono regolate dall'art.15 del D.lgs 114/1998.

Le modalità di svolgimento delle vendite di fine stagione e delle vendite di liquidazione sono stabilite dalla normativa regionale in materia.

Le vendite promozionali sono relative a tutti o a una parte dei prodotti, a discrezione dell'esercente.

Le vendite di fine stagione (saldi) sono relative a prodotti a carattere stagionale o di moda suscettibili di notevole deprezzamento se non vengono venduti entro un certo periodo di tempo.

Le vendite di liquidazione si effettuano in caso di:

- cessazione dell'attività dell'azienda;

- cessione dell'azienda;

- trasferimento di sede;

- trasformazione o rinnovo dei locali.

Le vendite sottocosto sono relative ad un massimo di 50 tipi di prodotto che vengono posti in vendita ad un prezzo inferiore a quello pagato dal commerciante; le vendite sottocosto sono regolate dal D.P.R. 6 aprile 2001, n. 218.

Per ciascuna vendita straordinaria esistono specifici periodi e modalità di comunicazione al Comune, che possono essere visionate nelle schede allegate ai modelli sottoriportati.

In ogni caso sussiste l'obbligo di esporre in modo ben leggibile il prezzo di vendita originario (prima dello sconto), la percentuale (%) di sconto applicata ed il prezzo finale di vendita come risulta dall'applicazione dello sconto.

 

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