Tu sei qui: Portale Comunicazione Chiedi un atto

Chiedi un atto

E' il diritto di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi.

Chiunque ha diritto di accedere a documenti amministrativi, purchè sia titolare di un interesse diretto, concreto ed attuale collegato al documento in merito al quale si presenta l'istanza (art. 22, Legge n. 241/1990).

In generale, tutti i documenti amministrativi sono accessibili. La legge prevede, però, una serie di limiti tassativi, di fronte ai quali l'Amministrazione è tenuta a rispondere negativamente alla richiesta di accesso (art. 24, Legge n. 241/1990). In tal modo, non sono accessibili i documenti coperti da segreto di Stato; quelli coperti da segreto o divieto di divulgazione espressamente previsti dalla legge; quelli inerenti i procedimenti tributari, i procedimenti selettivi e l'attività dell'amministrazione diretta all'emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione. L'accesso può, inoltre, essere differito quando la conoscenza dei documenti richiesti possa impedire o gravemente ostacolare lo svolgimento dell'azione amministrativa o esponga a rischio gli interessi che i casi di esclusione mirano a salvaguardare.

L'istanza d'accesso va presentata all'Ufficio che ha formato il documento o che lo detiene stabilmente, al fine di esaminarlo o estrarne copia. 

La richiesta viene protocollata e, entro il termine di 30 giorni, l'Amministrazione con provvedimento motivato può accoglierla, respingerla, limitarla o differirla (art. 24, Legge n. 241/1990). Il silenzio equivale ad un provvedimento di rigetto.

Il rilascio di copia comporta il solo pagamento delle spese per la riproduzione del documento:

                    0,15 Euro per le copie in formato A4, solo fronte;

                    0,25 Euro per le copie in formato A4, fronte e retro;

                    0,25 Euro per le copie in formato A3, solo fronte;

                    0,35 Euro per le copie in formato A3, fronte e retro.

 

Casi particolari:

La richiesta d'accesso a documenti amministrativi che costitutiscono atti pubblici, quali le deliberazioni di Giunta o di Consiglio, non deve essere necessariamente supportata da un interesse che la giustifichi e quindi non va motivata.

L'accesso agli atti relativi a gare d'appalto, quali l'elenco degli offerenti, l'elenco dei soggetti invitati alla procedura, le offerte presentate, è differito fino all'aggiudicazione definitiva del contratto (art. 13, comma 2, D. Lgs. n. 163/2006). Sono, invece, inaccessibili i pareri legali, le informazioni fornite dagli offerenti che costituiscono segreti tecnici e commerciali e gli ulteriori aspetti riservati dalle offerte (art. 13, comma 4, D. Lgs. n. 163/2006).

Nel caso in cui i documenti amministrativi, in merito ai quali è presentata l'istanza di accesso contengano dati sensibili (quali quelli idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose e filosofiche, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni  a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale) o giudiziari (cioè quelli idonei a rivelare i provvedimenti in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti o la qualità di imputato o indagato) di soggetti terzi (c.d. soggetti controinteressati), l'accesso è consentito soltanto se strettamente indispensabile (art. 25, comma 7 , Legge n. 241/1990). Laddove, invece, il contenuto dei documenti amministrativi comprenda dati ultrasensibili, idonei cioè a rivelare lo stato di salute e la vita o l'orientamento sessuale, l'accesso agli atti è consentito solo se necessario a tutelare una situazione giuridicamente rilevante di rango almeno pari ai diritti dei soggetti controinteressati oppure consista in un diritto della personalità o in un diritto o libertà fondamentali o inviolabili (art. 25, comma 7, Legge n. 241/1990; art. 60, D.Lgs. n. 196/2003).

 

Azioni sul documento